Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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5.1.3 Legge federale sui sistemi d’informazione militari

Art. 15 cpv. 1bise 16 cpv. 5 (PISA); art. 27 lett. f e 28 cpv. 2 lett. a e 5 (MEDISA); art. 33 lett. c e 34 cpv. 1bis(ISPE)

La sanità militare e la sanità civile gestiscono sistemi di dati e sistemi d’informazione distinti. La reciproca comunicazione delle informazioni è indispensabile per potere garantire nell’intera catena di trattamento e in particolare all’interfaccia tra sanità civile e militare una valutazione e un’assistenza correnti, coordinate e qualitativamente elevate delle persone soggette all’obbligo di leva, dei pazienti dell’esercito e di ulteriori terzi designati. Se i pazienti sono sotto la responsabilità della sanità militare, le prestazioni mediche nella sanità civile possono essere fornite in modo affidabile nell’interesse dei pazienti soltanto grazie a un’informazione reciproca tempestiva. Questo scambio di informazioni deve avvenire da parte della sanità militare, fatto salvo il consenso del paziente, tramite sistemi d’informazione già esistenti, nello specifico il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA), il Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA) e i sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) gestiti in maniera decentralizzata sulle piazze d’armi e negli ospedali militari. A causa del riferimento alla salute, le informazioni sui pazienti sono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 2 della legge federale del 19 giugno 199232 sulla protezione dei dati (LPD). Il loro trattamento, vale a dire in particolare la loro raccolta e la loro comunicazione (cfr. art. 3 lett. e LPD), in conformità con l’articolo 17 LPD necessita di una base legale in una legge in senso formale. Essa sarà creata nella legge federale del 3 ottobre 200833 sui sistemi d’informazione militari (LSIM) integrando le attuali disposizioni sul PISA, sul MEDISA e sugli ISPE. Verranno così sancite le autorizzazioni necessarie per poter procedere allo scambio di determinati dati sanitari del PISA nonché di dati del MEDISA e degli ISPE tra, da un lato, la sanità militare e, dall’altro, le istituzioni mediche (di diritto pubblico e privato) nonché i medici della sanità civile. Sulla base di tali autorizzazioni, per questo scambio di dati non sarà necessaria alcuna dichiarazione di consenso preventiva scritta da parte della persona interessata, motivo per cui potrà essere abrogato l’articolo 28 capoverso 2 lettera a LSIM.

5.1.4 Legge federale sulla navigazione aerea

Art. 3 cpv. 1 e 2

A tutt’oggi, la vigilanza della navigazione aerea non è ancora stata disciplinata espressamente. Ora questa competenza sarà delegata non più al Consiglio federale bensì direttamente al DDPS. L’Aggruppamento Difesa creerà un’opportuna unità amministrativa che eserciterà la vigilanza immediata. Nella concretizzazione il

32 RS 235.1

33 RS 510.91