Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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svizzera degli aeromobili militari. Prima di essere registrato nella matricola, l’aeromobile deve superare un esame tecnico.

Art. 60 cpv. 1 frase introduttiva, 1bis e 1ter

Come nell’aviazione civile, le persone che svolgono attività direttamente legate alla sicurezza necessitano a tale scopo di un’autorizzazione specifica. La disposizione riguarda il personale del servizio di volo (ad es. i piloti), il personale addetto alla manutenzione e i controllori del traffico aereo. Oltre ad avere un impatto positivo sulla sicurezza, essa uguaglia l’attrattiva di queste professioni in ambito militare a quella delle stesse professioni esercitate nell’aviazione civile.

Per garantire il rispetto degli standard di qualità nell’istruzione, le organizzazioni che partecipano alla formazione del personale titolare di una licenza e i relativi programmi di formazione sono sottoposti a vigilanza.

Il termine generico «licenze» comprende licenze e permessi analogamente alla normativa dell’ordinanza del DATEC del 25 marzo 197537 concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo.

La disposizione vigente al capoverso 1 sarà integrata con l’aggiunta della MAA.

Art. 106 Titolo marginale e cpv. 3

L’articolo 107 LNA rimane immutato e diventa il capoverso 3 dell’articolo 106 LNA. In virtù dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del DATEC del 20 maggio 201538 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA), le norme di circolazione previste per il traffico aereo civile non si applicano agli aeromobili dell’aviazione militare. In virtù del vigente articolo 107 LNA, d’intesa con l’UFAC il comando delle Forze aeree emana oggi altre norme (Operation Manual, OM). Per le norme di circolazione applicabili agli aeromobili militari, questo processo sarà mantenuto. Tuttavia, conviene raggruppare il disciplinamento in questione in un solo articolo, insieme ai due primi capoversi.

Art. 107 Norme particolari per l’aviazione militare

A complemento dell’articolo 106 capoverso 2 LNA, occorre prevedere una nuova disposizione che deleghi al Consiglio federale quelle competenze per il disciplinamento dell’aviazione militare che non possono essere disciplinate con le disposizioni per l’aviazione civile.

Lett. a: per sistemi aeronautici militari ai sensi della presente legge si intendono gli aeromobili con e senza equipaggio, gli equipaggiamenti per il servizio di volo e il servizio di lancio e l’insieme delle altre componenti che influiscono o possono influire sull’aeronavigabilità degli aeromobili. Per aeronavigabilità si intende la capacità di un aeromobile militare di operare nel modo previsto, in volo e a terra, senza mettere inammissibilmente in pericolo l’equipaggio, il personale di terra, i passeggeri o terzi. Per garantire queste condizioni, i requisiti per lo sviluppo di

37 RS 748.222.1

38 RS 748.121.11