Rapporto OAMal, OPre

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 11 pagine

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migliorare i risultati delle cure. Mostrerà come tale sistema di report permette di assicurare sistematicamente la sicurezza dei pazienti identificando i rischi, raccogliendo a questo scopo dati e informazioni relative alla sicurezza, analizzando e valutando continuamente i rischi in materia di sicurezza per eliminarli. Infine, illustrerà il sostegno fornito dal sistema con la possibilità di registrare le situazioni di pericolo prima che venga commesso un errore o che il paziente ne subisca un danno.

Art. 58g lett. d

Secondo l’art. 58g lett. d, i fornitori di prestazioni dispongono di attrezzature che consentono di partecipare alle misurazioni nazionali della qualità.

È importante che la qualità sia misurata allo stesso modo ovunque in Svizzera per garantire la confrontabilità degli indicatori in tutto il paese. Le misurazioni nazionali della qualità sono generalmente effettuate per mezzo di dati di routine. Per questo motivo il fornitore di prestazioni deve per esempio attestare di avere accesso all’utilizzo delle attrezzature elettroniche necessarie.

4. Disposizioni transitorie

La disposizione transitoria concerne la trasmissione dei dati necessari a creare il registro dei fornitori di prestazioni. Tali dati relativi ai fornitori di prestazioni devono essere trasmessi dagli assicuratori ai Cantoni entro un termine di sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del … In un primo momento, i Cantoni devono poter sapere con precisione quali fornitori di prestazioni sono autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS sul loro territorio. In seguito, dovranno esaminare queste informazioni (attività effettivamente in corso, tasso d’attività, ecc.) per poi iscriverli nel registro (a tale riguardo, si veda il commento relativo all’ordinanza sul registro dei fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie).

III Entrata in vigore

Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2022.