Rapporto OAMal, OPre

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 11 pagine

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Anche le organizzazioni devono soddisfare i requisiti di qualità definiti all’art. 58g per essere autorizzate a esercitare a carico dell’AOMS (per maggiori dettagli, si veda il commento all’art. 58g). Sebbene le persone impiegate all’interno di una tale organizzazione siano anch’esse tenute a soddisfare i requisiti di qualità, è l’organizzazione a figurare come fornitore di prestazioni e pertanto deve soddisfare i medesimi requisiti di qualità richiesti alle persone che vi lavorano.

Mentre il progetto messo in consultazione a giugno 2019 prevedeva – a modifica delle condizioni di autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano cure previa prescrizione medica – l’obbligo di attestare determinati titoli di formazione, nel presente progetto l’obbligo riguarda unicamente la prova di un’autorizzazione cantonale ai sensi della LPSan o della LPPsi o del diritto cantonale per quanto concerne i logopedisti.

Art. 52d Organizzazioni di neuropsicologia

Analogamente alle organizzazioni di levatrici, le organizzazioni di neuropsicologia devono soddisfare lo stesso genere di condizioni. Secondo il nuovo art. 52d OAMal, esse devono dunque essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività (lett. a); avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle cure fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni (lett. b); fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell’art. 50c (lett. c) e disporre delle attrezzature necessarie per il loro campo d’attività (lett. d). La formulazione adottata permette di evitare un aumento quantitativo delle prestazioni e di assicurare la qualità.

La lett. e prevede che le organizzazioni di neuropsicologia debbano inoltre soddisfare i requisiti di qualità definiti all’art. 58g per essere autorizzate a esercitare a carico dell’AOMS (per maggiori dettagli, si veda il commento all’art. 58g). Sebbene le persone impiegate all’interno di una tale organizzazione siano anch’esse tenute a soddisfare i requisiti di qualità, è l’organizzazione a figurare come fornitore di prestazioni e pertanto deve soddisfare i medesimi requisiti di qualità richiesti alle persone che vi lavorano.

Art. 54 cpv. 4bis

Il nuovo cpv. 4bisrimanda all’art. 58g che definisce i requisiti di qualità che i laboratori devono soddisfare per essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS (per maggiori dettagli, si veda il commento all’art. 58g).

Art. 55

Considerata l’eterogeneità dei centri di consegna, è stata abbandonata l’idea di prescrivere condizioni di autorizzazione supplementari concernenti la formazione di base e il perfezionamento del personale che vi lavora. Questi criteri possono, se necessario, essere disciplinati nei diversi contratti di consegna stipulati con gli assicuratori – contratti che costituiscono, come nel diritto attuale, una condizione di autorizzazione essenziale. Va sottolineato inoltre che con il nuovo art. 36 LAMal i Cantoni sono tenuti ad autorizzare separatamente ogni centro di consegna (a causa dell’introduzione della procedura di autorizzazione formale per tutti i fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale).

L’art. 55 sottolinea anche che, oltre all’autorizzazione secondo il diritto delle assicurazioni sociali, è necessario tenere conto anche della competenza dei Cantoni in materia di polizia sanitaria. I Cantoni devono pertanto verificare che il centro di consegna sia stato autorizzato ai sensi del diritto cantonale, ovvero conformemente alle disposizioni di polizia sanitaria. I Cantoni restano liberi di decidere se prevedere un’autorizzazione di polizia sanitaria aggiuntiva oltre all’autorizzazione secondo il diritto delle assicurazioni sociali.

La lett. c rimanda all’art. 58g che definisce i requisiti di qualità che i centri di consegna di mezzi e apparecchi devono soddisfare per essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS (per maggior dettagli, si veda il commento all’art. 58g).