Rapporto OAMal, OPre

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 11 pagine

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Art. 55a

La modifica apportata all’art. 55a è di natura puramente formale ed è volta a ottenere una formulazione uniforme per gli articoli del titolo 4 dell’ordinanza.

Art. 56

La lett. c rimanda all’art. 58g che definisce i requisiti di qualità che le imprese di trasporto e di salvataggio devono soddisfare per essere autorizzate a esercitare a carico dell’AOMS (per maggior dettagli, si veda il commento all’art. 58g).

Art. 57 cpv. 1bis

La lett. e rimanda all’art. 58g che definisce i requisiti di qualità che gli stabilimenti di cura balneare devono soddisfare per essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS (per maggior dettagli, si veda il commento all’art. 58g).

3. Requisiti di qualità

Art. 58g

Le prestazioni dei diversi fornitori hanno natura diversa e di conseguenza non tutti i fornitori di prestazioni devono soddisfare i medesimi requisiti in materia di qualità (lett. a–d) per essere autorizzati.

Questi requisiti costituiscono inoltre la base richiesta per lo sviluppo della qualità. La revisione della LAMal, finalizzata a rafforzare la qualità e l’economicità, obbliga le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori a stipulare convenzioni relative allo sviluppo della qualità (convenzioni di qualità) valide per l’intero territorio svizzero. I fornitori di prestazioni sono tenuti a rispettare queste convenzioni (art. 58a nLAMal). Questa revisione dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2021. Se possiedono i requisiti di qualità necessari per essere autorizzati, i fornitori di prestazioni dispongono delle risorse necessarie, della cultura della sicurezza e degli strumenti richiesti per assicurare il rispetto delle convenzioni di qualità.

Viceversa, il rispetto delle regole di sviluppo della qualità è una delle condizioni da adempiere per esercitare a carico dell’AOMS (art. 58a cpv. 7, nLAMal).

Art. 58g lett. a

L’art. 58g lett. a prevede che i fornitori di prestazioni dispongano di personale sufficientemente qualificato e in quantità sufficiente per fornire le prestazioni proposte.

Ai fini della loro autorizzazione, deve apparire in modo chiaro che il personale necessario alla fornitura delle prestazioni sarà disponibile in quantità sufficiente per tutta la durata delle stesse e che è formato a questo scopo per garantire la qualità della fornitura delle prestazioni. Il personale dovrà per esempio attestare una formazione adeguata per le cure previste, per l’eventuale dispensazione e somministrazione di medicamenti nonché per i casi d’urgenza che potrebbero insorgere. In particolare, deve avere svolto una formazione in materia di igiene se è previsto che venga coinvolto durante le operazioni. L’attuazione interna delle misure di riduzione del numero di infezioni legate alle cure è spesso anche una questione di risorse di personale. Tali infezioni costituiscono un gruppo rilevante di eventi indesiderabili. Per tale motivo, il personale coinvolto nelle operazioni deve avere seguito una formazione di base e un perfezionamento adeguati. Le persone che consigliano i pazienti (per es. al telefono per aiutarli a scegliere un trattamento immediato o rimandarlo a un secondo momento) devono anch’esse avere seguito una formazione professionale appropriata.