Rapporto OAMal, OPre

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 11 pagine

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II Parte dettagliata

1. Definizione dei numeri massimi

Art. 30b cpv. 1 lett. a e b, cifra 3

Il cpv. 1 lett. a è completato dalla menzione «per la definizione dei criteri e principi metodologici per fissare i numeri massimi (art. 55°, cpv. 2 LAMal)».

Il cpv. 1 lett. b cifra 3 è stato aggiunto per permettere alle autorità cantonali di ricevere i dati ai sensi dell’art. 30, a condizione che siano necessari per la definizione dei numeri massimi (art. 55a LAMal).

2. Condizioni di autorizzazione

Art. 38 Medici, condizioni

Il cpv. 1 prescrive che un medico, per essere autorizzato in quanto tale, deve disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la sua professione concessa ai sensi della LPMed (lett. a) ed essere in possesso di un titolo di perfezionamento ai sensi dell’art. 20 LPMed nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione (lett. b). Queste condizioni si aggiungono a quelle previste dalla legge come, segnatamente, avere lavorato per almeno tre anni presso un istituto svizzero di perfezionamento riconosciuto nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione. L’autorizzazione concessa sarà circoscritta al campo di specializzazione nel quale è stata presentata. Ne consegue che un medico in possesso di più titoli di perfezionamento dovrà presentare domanda d’autorizzazione per ciascun campo di specializzazione nel quale intende esercitare a carico dell’AOMS. Con questa modifica sono eliminate le ridondanze nelle disposizioni relative alla formazione. La modifica ha natura sostanzialmente formale e non influisce sui requisiti materiali concernenti la formazione.

In relazione al rispetto della qualità richiesta, si fa riferimento all’art. 58g OAMal (lett. c). Questo articolo disciplina i requisiti di qualità che i fornitori di prestazioni devono soddisfare per essere autorizzati. Questi criteri concernono segnatamente il personale, gli apparecchi e la gestione della qualità (per maggiori dettagli, si veda il commento all’art. 58g).

Il cpv. 2 prevede una riserva in relazione alle limitazioni cantonali del numero di medici autorizzati ai sensi dell’art. 55a LAMal.

Il cpv. 3 definisce le conoscenze linguistiche necessarie per esercitare la professione. L’ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche (OPMed; RS 811.112.0) definisce in particolare le conoscenze linguistiche minime necessarie per esercitare la professione a titolo indipendente, corrispondenti al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. A questo riguardo, il Parlamento ha tuttavia sottolineato che sarebbe opportuno esigere a livello dell’AOMS competenze linguistiche ancora superiori2. Il cpv. 3 risponde a questa richiesta definendo come livello linguistico richiesto il livello C1 del Quadro di riferimento. Il Consiglio federale contribuisce allo sviluppo della qualità nel quadro delle proprie competenze. Per garantire e promuovere la qualità delle sue prestazioni, definisce dei requisiti minimi e degli obiettivi da raggiungere. Attraverso la LAMal e le sue ordinanze è quindi possibile prevedere requisiti differenti da quelli della LPMed.

La legge (art. 37 cpv. 1 LAMal) prevede un test linguistico superato in Svizzera che attesti le conoscenze linguistiche. Tale test non è tuttavia necessario per persone che hanno ottenuto una maturità liceale svizzera in cui la lingua ufficiale della regione nella quale intendono esercitare è una delle discipline fondamentali, ovvero un diploma federale in medicina o ancora un diploma estero riconosciuto ai sensi dell’art. 15 LPMed nella lingua ufficiale della regione nella quale intendono esercitare.

2 Cfr. interventi Stöckli, BO 2019 E 250, e Bischof, BO 2019 E 1047.