Rapporto OAMal, OPre
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 11 pagine
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I Parte generale
1. Contesto
In data 19 giugno 2020, il Parlamento ha adottato il progetto di revisione della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) in relazione all’autorizzazione dei fornitori di prestazioni (18.047). La modifica della legge prevede un modello a tre livelli che, da un lato, permetterà di rafforzare i requisiti in materia di qualità ed economicità che i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) devono soddisfare; dall’altro fornirà ai Cantoni uno strumento più efficace per controllare l’offerta di prestazioni sanitarie.
Attraverso questa modifica della LAMal, il Parlamento ha scelto di adottare un nuovo modello per autorizzare nuovi fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale: per questi è stata introdotta una procedura di autorizzazione formale soggetta alla sorveglianza dei Cantoni. Al contempo, il legislatore ha modificato le condizioni per l’autorizzazione dei medici, mentre le condizioni applicabili agli altri fornitori di prestazioni del settore ambulatoriale concernenti la formazione, il perfezionamento e i requisiti in materia di qualità della fornitura di prestazioni, per contro, devono essere definite dal Consiglio federale. Il Parlamento ha inoltre ritenuto necessario creare un registro di fornitori di prestazioni autorizzati nel settore ambulatoriale. In aggiunta, il legislatore ha inserito nell’articolo 55a LAMal una nuova soluzione, non limitata nel tempo, per restringere il numero di autorizzazioni di nuovi medici. I Cantoni dovranno dunque limitare il numero di medici autorizzati a fornire prestazioni ambulatoriali a carico dell’AOMS in uno o più campi di specializzazione medica e in determinate regioni. A tale scopo, il Consiglio federale deve definire i criteri e i principi metodologici applicabili alla definizione dei numeri massimi.
Il presente commento si riferisce alla procedura di autorizzazione formale prevista e alla necessità di adeguare le condizioni di autorizzazione. La presente revisione dell’OAMal non fa riferimento unicamente al diritto vigente bensì tiene conto anche, per ragioni di praticabilità, delle consultazioni OAMal in corso o terminate. In particolare sono state integrate le modifiche dell’OAMal già proposte concernenti le condizioni di autorizzazione dei fornitori di prestazioni non medici, messe in consultazione dal 16 giugno al 17 ottobre 2019, una parte delle quali è stata riformulata1.
La modifica dell’ordinanza conferisce ai Cantoni la competenza di deliberare sulle domande di autorizzazione dei nuovi fornitori di prestazioni. I Cantoni dovranno quindi in futuro trattare formalmente le domande di autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS presentate dai fornitori di prestazioni di cui all’art. 35 cpv. 2 lett. a–g, m e n LAMal verificando che soddisfino le condizioni di autorizzazione definite dal Consiglio federale. Questa procedura non va confusa con la procedura di autorizzazione a esercitare la professione di cura concessa ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11) per i medici o ai sensi della legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan; RS 811.21) per le altre professioni.
Formalmente, questo implica che la procedura di autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS sarà disciplinata dal diritto cantonale. Ne consegue che, quando un fornitore di prestazioni intende esercitare a carico dell’AOMS in più Cantoni, dovrà presentare una domanda di autorizzazione in ciascuno di essi. I Cantoni hanno la possibilità di concedere un’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS limitata nel tempo.
L’attuazione di una procedura di autorizzazione di questo tipo garantisce che i fornitori di prestazioni che richiedono l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS ricevano tutti lo stesso trattamento. Se il Cantone rifiuta la domanda di autorizzazione, il richiedente può ricorrere a un tribunale cantonale la cui decisione può essere oggetto di un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale ai sensi dell’art.
1 Il progetto messo in consultazione a giugno 2019 prevedeva, a modifica delle condizioni di autorizzazione delle levatrici e delle persone che dispensano prestazioni previa prescrizione medica, l’obbligo di attestare determinati titoli di formazione. Nel presente progetto, per adempiere l’obbligo basta la prova di un’autorizzazione cantonale ai sensi della LPSan o della LPPsi o del diritto cantonale per ciò che concerne i logopedisti.