Rapporto OAMal, OPre

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 11 pagine

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«generalista», essendo il perfezionamento per dentisti altamente specializzato (cfr. allegato 2 dell’OPMed che elenca i quattro titoli di perfezionamento in medicina dentaria: ortodonzia, chirurgia orale, parodontologia e medicina dentaria ricostruttiva).

La lett. c rimanda all’art. 58g che definisce i requisiti di qualità che i dentisti devono soddisfare per essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS (per maggiori dettagli, si veda il commento all’art. 58g).

Art. 44

Per i chiropratici è necessario prevedere il requisito di un’autorizzazione cantonale a esercitare ai sensi della LPMed (lett. a) e la lett. b rimanda all’art. 58g che definisce i requisiti di qualità che i chiropratici devono soddisfare per essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS (per maggiori dettagli, si veda il commento all’art. 58g).

Art. 44a Organizzazioni di chiropratica

Analogamente alle organizzazioni di levatrici, le organizzazioni di chiropratica devono soddisfare lo stesso genere di condizioni. Secondo il nuovo art. 44a OAMal, esse devono dunque essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività (lett. a); avere delimitato il loro campo di attività in relazione al luogo e all’orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni (lett. b); fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell’art. 44 (lett. c) e disporre delle attrezzature necessarie per il loro campo d’attività (lett. d). La formulazione adottata permette di evitare un aumento quantitativo delle prestazioni e di assicurare la qualità.

Anche le organizzazioni di chiropratica devono soddisfare i requisiti di qualità definiti all’art. 58g per essere autorizzate a esercitare a carico dell’AOMS (lett. e); (per maggiori dettagli, si veda il commento all’art. 58g). Sebbene le persone impiegate all’interno di una tale organizzazione siano anch’esse tenute a soddisfare i requisiti di qualità, è l’organizzazione a figurare come fornitore di prestazioni e pertanto deve soddisfare i medesimi requisiti di qualità richiesti alle persone che vi lavorano.

Art. 45

Per le levatrici è necessario prevedere un’autorizzazione cantonale a esercitare ai sensi della LPSan.

La lett. c rimanda all’art. 58g che definisce i requisiti di qualità che le levatrici devono soddisfare per essere autorizzate a esercitare a carico dell’AOMS (per maggiori dettagli, si veda il commento all’art. 58g).

Art. 46

Questo articolo è abrogato e le disposizioni in esso contenute sono specificate in modo distinto per ciascun fornitore di prestazioni. Oggetto dell’articolo è l’autorizzazione cantonale a esercitare la professione, a titolo indipendente e per conto proprio.

Persone che dispensano cure previa prescrizione medica e organizzazioni che le impiegano (artt. 45a, 47, 48, 49, 50, 50a, 50b, 51, 52, 52a, 52b e 52c)

La lett. d degli artt. 47 (fisioterapisti), 48 (ergoterapisti), 49 (infermieri), 50 (logopedisti), 50a (dietisti), 50b (neuropsicologi) e la lett. e degli artt. 45a (organizzazioni di levatrici), 51 (organizzazioni d’aiuto e di cure a domicilio), 52 (organizzazioni di ergoterapia), 52a (organizzazioni di fisioterapia), 52b (organizzazioni di dietetica) e 52c (organizzazioni di logopedia) rimandano all’art. 58g che definisce i requisiti di qualità che questi fornitori di prestazioni devono soddisfare per essere autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS (per maggiori dettagli, si veda il commento all’art. 58g).