Rapporto OAMal, OPre

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 11 pagine

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86 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 82 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Si noti inoltre che queste nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle nuove domande di autorizzazione e non a quelle già consegnate.

2. Modifica dell’OAMal

2.1. Condizioni di autorizzazione

Secondo l’art. 36a cpv. 1 del progetto, il Consiglio federale deve disciplinare le condizioni di autorizzazione dei fornitori di prestazioni di cui all’art. 35 cpv. 2 lett. a–g, m e n. Sono interessate le seguenti categorie: i medici, gli istituti di cure ambulatoriali dispensate da medici, i dentisti per prestazioni a carico dell’AOMS, i farmacisti, i chiropratici, le levatrici, gli altri fornitori di cure previa prescrizione (fisioterapisti, ergoterapisti, infermieri, logopedisti, ortofonisti, dietisti e neuropsicologi), i laboratori, i centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici nonché le imprese di trasporto e salvataggio.

Queste condizioni devono permettere di garantire che le prestazioni siano adeguate e di elevata qualità e devono essere fissate nell’OAMal. Secondo l’art. 36a cpv. 2 nLAMal, tali condizioni interessano – a seconda del tipo di fornitore di prestazioni – la formazione di base, il perfezionamento e i requisiti necessari a garantire la qualità delle prestazioni.

In aggiunta, l’art. 37 nLAMal prevede condizioni particolari per i medici, tra cui rientrano attualmente le competenze linguistiche.

Le condizioni di autorizzazione dei medici e dei farmacisti per esercitare a carico dell’AOMS (attualmente fissate in parte negli artt. 36, 36a e 37 LAMal) erano ridondanti rispetto alle disposizioni relative alla formazione definite nella LPMed. Sono state pertanto soppresse dalla legge e sono ora riprese nell’OAMal, come per le altre professioni esercitate a carico dell’AOMS.

In relazione agli altri fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale, le disposizioni esistenti nell’OAMal sono riprese in maniera generale e adattate ove necessario. I requisiti in materia di qualità per la fornitura di prestazioni (art. 58g OAMal) sono ora definiti per tutti i fornitori di prestazioni autorizzati. Come già menzionato sopra, tutte le categorie di fornitori di prestazioni dovranno disporre di un’autorizzazione cantonale a esercitare la loro professione per poter ottenere l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS.

L’ottenimento di questa autorizzazione cantonale non fornisce tuttavia la garanzia di ottenere l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS. Alcune condizioni possono differire o aggiungersi, per esempio in relazione alle conoscenze linguistiche. Sono inoltre fatte salve le limitazioni cantonali al numero di medici autorizzati (art. 55a LAMal).

2.2. Nuove organizzazioni di fornitori di prestazioni

Indipendentemente dalla revisione incentrata sull’autorizzazione dei fornitori di prestazioni, la presente revisione dell’OAMal propone inoltre di integrare le organizzazioni di chiropratica e di neuropsicologia per rispondere alla domanda presentata dall’associazione svizzera delle chiropratiche e dei chiropratici (chirosuisse) e a quella dei neuropsicologi (ASNP). L’autorizzazione delle organizzazioni di chiropratica e neuropsicologia interessa principalmente la struttura organizzativa adottata dai fornitori di prestazioni e non è volta ad aumentare il volume di prestazioni a carico dell’AOMS. Pertanto, si può partire dal presupposto che questa modifica non genererà costi supplementari significativi. Inoltre, per analogia con quanto previsto per le organizzazioni di fornitori di prestazioni già esistenti, è possibile imporre ai salariati le stesse condizioni vigenti per chi esercita un’attività a titolo dipendente. È fondamentalmente giustificato riservare loro lo stesso trattamento. Le condizioni di autorizzazione delle organizzazioni di chiropratica saranno definite in un nuovo art. 44a OAMal, mentre le organizzazioni di neuropsicologia saranno disciplinate all’art. 52d.