Rapporto OAMal, OPre
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Secondo le indicazioni fornite dalle due associazioni professionali, la nuova regolamentazione prevista risponde ai bisogni dei loro membri e contribuisce all’uguaglianza di trattamento rispetto ad altri fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale. Chirosuisse e ASNP stimano però che il numero di domande di autorizzazione di nuove organizzazioni sarà molto esiguo.
2.3. Definizione dei numeri massimi
Il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di stabilire i criteri e i principi metodologici finalizzati a definire il numero massimo di medici che forniscono prestazioni ambulatoriali (art. 55a cpv. 2 della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal). Per farlo, necessita anche dei dati trasmessi dall’UST. Tali dati saranno trasmessi all’UFSP, incaricato dell’elaborazione di questi criteri e principi metodologici, e ai Cantoni, chiamati a fissare i numeri massimi.
Per consentirne la trasmissione è necessario modificare di conseguenza l’art. 30b.
3. Modifica dell’OPre
La modifica dell’OAMal comporta anche l’adeguamento dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31) per tenere conto delle nuove categorie dei fornitori di prestazioni. Le organizzazioni di chiropratica e le organizzazioni di neuropsicologia non figurano infatti nella versione attuale dell’OPre e devono essere aggiunte. L’ordinanza va inoltre modificata al fine di integrare per ciascun tipo di fornitore di prestazioni citato un rimando alla rispettiva definizione nell’OAMal.
Essendo tali modifiche di natura tecnica, non è previsto alcun commento per articolo.