Rapporto O sui limiti massimi

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 11 pagine

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regioni sono definiti sulla base degli ETP calcolati per campo di specializzazione e per regione, del tasso di approvvigionamento calcolato per campo di specializzazione e per regione nonché del fattore di ponderazione per il tasso di approvvigionamento stabilito dal Cantone.

Per tenere conto dell’evoluzione demografica della popolazione, i valori fissati dai Cantoni devono essere periodicamente riesaminati e adeguati.

Art. 11 Disposizione transitoria

Secondo le disposizioni transitorie contenute nella modifica della LAMal (autorizzazione dei fornitori di prestazioni), i Cantoni hanno tempo due anni a partire dall’entrata in vigore (ovvero fino al 30 giugno 2023) per modificare i propri regolamenti cantonali. Fino a quel momento resta applicabile il precedente diritto che stabiliva la limitazione dell’autorizzazione.

L’elaborazione del modello nazionale di regressione richiede un certo tempo. Inoltre, la definizione di numeri massimi per regione è un compito complesso che i Cantoni potranno svolgere solo al termine di un processo di stima. È per questo motivo che i Cantoni hanno la facoltà di stabilire per ulteriori due anni, ovvero fino al 30 giugno 2015, che l’offerta di medici disponibili conformemente all’art. 2 corrisponde – per campo di specializzazione e per regione – a un tasso di approvvigionamento fondato sul bisogno e sull’economicità. Successivamente a questa data, i Cantoni dovranno definire i numeri massimi di fornitori di prestazioni sulla base del metodo presentato in questa ordinanza.

III. Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.