Rapporto O sui limiti massimi
Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 11 pagine
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Le capacità di offerta sono misurate in termini di volume di prestazioni fornite dai medici che esercitano nel campo di specializzazione e nella regione esaminata.
Il volume corrispondente alla capacità di offerta dei fornitori deve essere messo in relazione con il volume che copre i bisogni di approvvigionamento di cure (volume b di prestazioni adeguato al bisogno) allo scopo di determinare il tasso di approvvigionamento (cfr. fase 3 nello schema). Concretamente, il tasso di approvvigionamento si ottiene dividendo il volume di prestazioni osservato per campo di specializzazione e sul territorio della regione considerata per il volume di prestazioni adeguato al bisogno, ottenuto precedentemente utilizzando i coefficienti nazionali e tenendo conto dei flussi di pazienti. Il Cantone può anche prevedere un fattore di ponderazione da applicare al tasso di approvvigionamento qualora non sia stato possibile tenere conto in modo sufficiente di determinati fattori d’influenza nel corso della determinazione del tasso di approvvigionamento della regione (p. es. se il livello svizzero è considerato inadeguato o per tenere conto del flusso turistico di persone residenti al di fuori del territorio svizzero). Questo fattore di ponderazione deve essere definito in maniera trasparente e giustificato da elementi oggettivi quali consultazioni, un sistema di indicatori o l’uso di valori di riferimento (p. es. i valori tratti da un periodo precedente). Un tasso di approvvigionamento pari al 100 per cento indica un approvvigionamento regionale adeguato. Un tasso di approvvigionamento inferiore al 100 per cento indica un sotto-approvvigionamento della regione. Un tasso di approvvigionamento superiore al 100 per cento indica un sovra-approvvigionamento della regione.
Dividendo il numero di ETP disponibili (ETP effettivi) per il tasso di approvvigionamento nel campo di specializzazione e nella regione interessati si ottiene il numero di ETP che permetterebbe di coprire
il bisogno di approvvigionamento di cure calcolato dal Cantone (cfr. fase 4 nello schema). Per
determinare il numero di ETP disponibili nel campo di specializzazione e nella regione interessati, i Cantoni possono effettuare una rilevazione presso i fornitori di prestazioni che esercitano in tale campo di specializzazione e regione oppure fare riferimento a statistiche esistenti. L’ordinanza stabilisce che per tutti i campi di specializzazione dieci mezze giornate di lavoro corrispondono a un’attività a tempo pieno. Se non sono disponibili dati relativi a un settore (p. es. settore ambulatoriale degli ospedali) o a campi di specializzazione particolari, i Cantoni possono ricorrere a stime basate sul volume di prestazioni fatturate. Seguendo l’esempio del rapporto BSS, i Cantoni possono per esempio supporre che un ETP in uno studio medico fornisca un volume di prestazioni identico a quello fornito da un ETP che esercita nel settore ambulatoriale degli ospedali.
Ne consegue che il numero massimo di medici autorizzati a esercitare in un campo di specializ-
zazione e in una regione si ricava dalle seguenti funzioni:
𝐸𝑇𝑃_𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖
(F1) 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 =
𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑖𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
dove:
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒_𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
(F2) 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑖𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜
Qualora i Cantoni ritengano che più titoli di specializzazione coprano determinate prestazioni sufficientemente intercambiabili tra loro, gli ETP che coprono il bisogno di approvvigionamento di cure calcolati per campo di specializzazione possono essere sommati.
Il metodo proposto per definire i numeri massimi di medici per campo di specializzazione e regione richiede che le autorità competenti mettano a disposizione i dati necessari. Nel quadro dell’attuazione della revisione di legge menzionata, è previsto di modificare l’art. 30b, cpv. 1, lett. a e b OAMal affinché l’UST possa trasmettere i dati secondo l’art. 59a LAMal all’UFSP (per l’elaborazione dei criteri e principi metodologici) oltre che ai Cantoni (per la definizione dei numeri massimi di medici). In funzione dei dati necessari per il modello di regressione nazionale o necessari ai Cantoni per determinare i numeri massimi, è possibile che le rilevazioni dei dati effettuate ai sensi dell’art. 59a LAMal siano modificate. Secondo l’art. 55a, cpv. 4 della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal, i fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorità cantonali competenti che ne fanno domanda i dati necessari per fissare i numeri massimi di medici, in aggiunta ai dati raccolti in virtù dell’art. 59a LAMal.
L’attuazione dell’ordinanza rappresenta un cambiamento fondamentale rispetto alla legislazione in vigore fino al 30 giugno 2021 e può richiedere un certo tempo a livello nazionale (definizione del modello di regressione nazionale e per campo di specializzazione) e cantonale (definizione dei numeri massimi per regione e campo di specializzazione). L’ordinanza prevede pertanto una disposizione transitoria che