Rapporto O sui limiti massimi

Consultazione 2020/64: Attuazione della revisione LAMal (ammissione di fornitori di prestazioni) - modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e di altre ordinanze · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

CSSS-N 18.440 «Prorogare la limitazione dell’autorizzazione a esercitare di cui all’articolo 55a LAMal per un periodo limitato» che proroga tale regolamentazione di due ulteriori anni, ovvero fino al 30 giugno 2021.

3. Grandi linee della nuova regolamentazione proposta

Commento generale

L’art. 55a, cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal (autorizzazione di fornitori di prestazioni) concede ai Cantoni la possibilità di limitare in uno o più campi di specializzazione medica o in determinate regioni il numero di medici che forniscono prestazioni ambulatoriali a carico dell’AOMS. Sono soggetti alla limitazione anche i medici che esercitano nel settore ambulatoriale di un ospedale o presso un istituto di cure ambulatoriali. I Cantoni dovrebbero poter valutare le condizioni sul proprio territorio e limitare le autorizzazioni là dove è effettivamente presente un’eccedenza di offerta, allo scopo di limitare l’aumento dei costi in questo settore. Conformemente alla volontà espressa dal Parlamento, i Cantoni non sono obbligati a definire un numero massimo di medici per tutti i campi di specializzazione ambulatoriale; possono farlo anche solo per uno o più campi.

Tra i paesi dell’OCSE, la Svizzera presenta una densità tra le più elevate di medici che esercitano6. Al contempo, i costi delle prestazioni mediche ambulatoriali a carico dell’AOMS sono aumentati senza sosta dall’entrata in vigore della LAMal oltre vent’anni fa7, contribuendo in maniera significativa all’aumento dei premi pagati dagli assicurati. L’aumento annuale medio in questo settore è superiore all’aumento degli altri costi a carico dell’AOMS. Di conseguenza, è essenziale che i Cantoni dispongano di uno strumento che sia al contempo efficace e sostenibile per limitare il numero di medici autorizzati a esercitare a carico dell’AOMS allo scopo di evitare un’eccedenza nell’offerta che genera costi supplementari per il sistema. L’offerta di cure dovrebbe infatti poter essere coordinata in modo ottimale con i Cantoni vicini, ascoltando gli ambienti interessati. Questo consente inoltre di garantire la qualità e l’efficacia dei servizi e delle cure. Per questo motivo l’art. 55a, cpv. 3 prevede che, prima di fissare i numeri massimi di medici, i Cantoni debbano ascoltare le federazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli assicurati nonché coordinarsi con gli altri Cantoni. Per fissare tali numeri massimi, potranno chiedere ai fornitori di prestazioni, agli assicuratori e alle loro rispettive federazioni di comunicare loro gratuitamente i dati necessari (art. 55a, cpv. 4).

Il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di stabilire i criteri e i principi metodologici volti a definire il numero massimo di medici che forniscono prestazioni ambulatoriali (art. 55a, cpv. 2 della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal). La delega della competenza al Consiglio federale è legata all’aspettativa che si applichino criteri omogenei in tutta la Svizzera e che sia creato un quadro di riferimento identico sia per il settore ambulatoriale degli ospedali, sia per i medici che esercitano in studi privati. La competenza concessa al Consiglio federale è finalizzata ad assicurare l’omogeneità metodologica in tutta la Svizzera allo scopo di creare trasparenza ed evitare procedure giudiziarie cantonali, pur garantendo ai Cantoni un certo margine di manovra e consentendo loro di tenere conto delle specificità regionali. L’omogeneità metodologica è inoltre finalizzata a semplificare il superamento delle frontiere cantonali e a favorire un approccio basato sulle regioni di approvvigionamento. Per definire i criteri e principi metodologici secondo l’art. 55a, cpv. 2 della modifica del 19 giugno 2020 della LAMal, il Consiglio federale deve tenere conto in particolare dei flussi di pazienti tra Cantoni e delle regioni responsabili della fornitura delle cure. Deve inoltre essere considerata la capacità di offerta di cure attraverso l’evoluzione generale del tasso di attività dei medici.

Tenendo conto del mandato conferito dal legislatore al Consiglio federale, il progetto di ordinanza si fonda su uno studio realizzato dall’istituto BSS su mandato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per identificare criteri e principi metodologici appropriati ed efficaci8. Lo studio passa in rassegna i modelli e metodi sviluppati in Svizzera per misurare, valutare e simulare l’approvvigionamento di prestazioni mediche. A ben vedere, negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi lavori concernenti la problematica dell’approvvigionamento medico ambulatoriale, alcuni dei quali in Svizzera. L’Osservatorio svizzero della salute (Obsan), su incarico della piattaforma «Futuro della formazione medica», ha elaborato un modello di simulazione degli effettivi e del bisogno di medici in Svizzera per diversi campi di

6 La Svizzera si colloca al terzo posto dopo Austria e Norvegia secondo i dati OCSE del 2017.

7 Sono passati dal 2,8 % del PIL nel 1996 al 4,4 % nel 2017 secondo i dati dell’UST relativi al finanziamento del sistema sanitario.

8 Kaiser, B. (2020). Kriterien und methodische Grundsätze für die Festlegung der Höchstzahlen von Ärztinnen und Ärzten. BSS, accessibile al link: www.ufsp.admin.ch > L’UFSP> Pubblicazioni> Rapporti di ricerca > Assicurazione malattie e infortuni.