Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

degli organi superiori e sbriga gli affari correnti (cfr. art. 10 AP-LPCEG). Inoltre alla corporazione occorre un ufficio di revisione (cfr. art. 11 AP-LPCEG).

Articolo 8 Assemblea

Il presente articolo disciplina l’assemblea in quanto organo superiore della corporazione. Essa è composta da un rappresentante della Confederazione (Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP]) e da un rappresentante di ciascun Cantone nonché dal presidente del Tribunale federale. Per quanto concerne i rappresentanti dei Cantoni la legge non contiene disposizioni più dettagliate. Spetta ai Cantoni designare le persone che li rappresenteranno nell’assemblea.

Oltre all’elezione del presidente e del sostituto, l’assemblea ha altre attribuzioni intrasmissibili (cfr. cpv. 3) tra le quali vi sono in particolare la modifica della convenzione nonché la decisione sullo scioglimento della convenzione (cpv. 5).

Articolo 9 Comitato

Capoversi 1-2

Il comitato è l’organo direttivo ed è composto da almeno 5 persone che non devono essere membri dell’assemblea. Per la Confederazione sono previsti un rappresentante del DFGP e uno del Tribunale federale. I Cantoni hanno almeno tre rappresentanti in seno al comitato. Non è prevista la possibilità di limitare il numero dei membri del comitato.

Capoversi 3-4

Conformemente all’articolo 8j dell’ordinanza del 25 novembre 199820 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), il Consiglio federale è competente per nominare i rappresentanti della Confederazione. Il Tribunale federale designa il proprio rappresentante.

Poiché i rappresentanti del DFGP e del Tribunale federale non sono eletti dall’assemblea, il Capo del DFGP e il presidente del Tribunale federale non hanno diritto di voto per l’elezione dei membri cantonali (cfr. art. 9 cpv. 4 AP-LPCEG).

Capoverso 5

La direzione strategica della corporazione è di competenza del comitato. Può deliberare su tutte le questioni che la legge dichiara di sua competenza. Tra i suoi compiti, oltre alla direzione strategica, vi sono in particolare la definizione dell’organizzazione, la struttura della contabilità e la nomina e la destituzione della direzione.

Articolo 10 Direzione

La direzione sbriga gli affari correnti della corporazione. In particolare esegue le deliberazioni degli organi superiori e rappresenta la corporazione verso l’esterno. Sbriga gli affari che non sono attribuiti ad altri organi.

Articolo 11 Ufficio di revisione

Capoverso 1

L’importanza della corporazione e delle attività a essa collegate prenderà dimensioni tali da richiedere imperativamente che la revisione sia effettuata da periti con il necessario know-how.

20 RS 172.010.1