Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Secondo l’articolo 92 capoverso 1 Cost., il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. Essa provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole (cpv. 2). Nella misura in cui costituisce insieme ai Cantoni una corporazione il cui compito consiste nel realizzare e gestire una piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia, la Confederazione adempie al compito conferitole dall’articolo 92 Cost.

3.1.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo e oggetto

La legge mira a una comunicazione elettronica semplice e sicura con le autorità giudiziarie, ma non intende permettere scambi tra i partecipanti alla procedura e pertanto il testo di legge sottolinea chiaramente l’intento di permettere la comunicazione tra privati e autorità e tra autorità. È quindi escluso che la piattaforma possa essere usata per la comunicazione tra privati. Le parti alla procedura, i loro rappresentanti e i terzi (p. es. i periti) possono di conseguenza comunicare soltanto con le autorità mediante la piattaforma. Quest’ultima permette invece alle autorità di comunicare con i privati e con altre autorità. In tal modo le autorità possono, ad esempio, trasmettere gli atti procedurali a un’istanza di rango più elevato quando viene presentata un’impugnazione, oppure all’autorità competente quando un atto scritto viene inviato a un’autorità non competente.

Per raggiungere l’obiettivo del capoverso 1, devono essere gettati i necessari fondamenti. Occorre innanzitutto realizzare una piattaforma sulla quale possa in futuro svolgersi la comunicazione elettronica e la consultazione degli atti. Per l’esercizio della piattaforma è costituita una corporazione alla quale partecipano la Confederazione e i Cantoni (cfr. art. 3 AP-LPCEG). Occorre inoltre rilevare che le attuali leggi processuali sono in linea di massima concepite come codificazioni generali e ciò significa che le prescrizioni processuali determinanti sono di regola contenute in tali leggi. Poiché la presente legge riguarda un gran numero di procedure diverse, il principio della codificazione generale sarà violato in alcuni punti. Tale è in particolare il caso del rispetto dei termini quando la piattaforma non è accessibile alla scadenza di un termine (cfr. art. 25 AP-LPCEG) e della digitalizzazione di atti e documenti cartacei (cfr. art. 28 AP-LPCEG).

Articolo 2 Campo d’applicazione

La legge si applica soltanto nei casi in cui le leggi processuali della Confederazione la dichiarano applicabile. In tal modo è possibile limitarne l’applicazione a determinate procedure o escludere alcune parti della LPCEG dal campo d’applicazione della legge processuale. La LPCEG sarà pure applicabile quando una legge processuale rinvia a un’altra legge processuale, ad esempio l’articolo 6 capoverso 7 della legge federale del 19 marzo 200419 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC) rimanda alla PA. Nella misura in cui la PA dichiara applicabile la LPCEG, quest’ultima si applica anche alla LRVC.

3.1.2 Sezione 2: Ente responsabile della piattaforma

Articolo 3 Costituzione

La legge realizza quanto auspicato dalla CDDGP nella misura in cui prevede una piattaforma unica gestita congiuntamente dai Cantoni e dalla Confederazione. A tal fine la Confederazione e i Cantoni concludono una convenzione. Dal punto di vista del diritto costituzionale si tratta di

19 RS 312.4