Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 48 pagine

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Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

– l’obbligo della gestione elettronica degli atti riduce la necessità di archiviare documenti

cartacei. Con l’archiviazione degli atti elettronici si risparmia spazio con una conseguente riduzione delle dimensioni degli archivi;

– non sarà più necessario fare copie cartacee di determinati passaggi di documenti per poterli

citare in altri documenti;

– non dovranno più essere inviati incarti a casa dei giudici non di carriera né questi ultimi

dovranno più recarsi in tribunale a tal fine. Altrettanto vale per i giudici perché potranno accedere a distanza a tutti gli atti, a condizione che siffatto accesso sia ammesso.

2.2.2.4 Finanziamento mediante emolumenti

Il progetto prevede la riscossione di emolumenti per l’utilizzazione della piattaforma. A tal fine entrano in considerazione essenzialmente due diversi modelli.

Secondo il modello «pay per use» gli emolumenti sono riscossi direttamente presso gli utenti della piattaforma. Si può trattare di un emolumento unico per trasmissione o di un emolumento in funzione della dimensione del file o del numero di documenti. Questo modello ha lo svantaggio di creare una barriera finanziaria all’uso della piattaforma con la conseguenza che molte persone non utilizzeranno la piattaforma se dispongono di un’alternativa. Il progetto mira tuttavia a promuovere la comunicazione elettronica nel settore giudiziario anche per le persone non obbligate a servirsi di tale tipo di comunicazione. Il modello «pay per use» sarebbe in contrasto con tale finalità.

L’altro modello prevede la riscossione degli emolumenti presso le autorità eliminando così la barriera finanziaria e quindi un ostacolo che dissuade dalla comunicazione elettronica con i giudici e le autorità. Il Consiglio federale ha scelto questa soluzione. Il prelievo può essere effettuato su basi diverse: in base al numero di documenti trasmessi alla piattaforma o alla dimensione dei documenti, oppure anche con un emolumento forfettario per procedura conclusa o avviata. Il fatto che l’emolumento sia riscosso dall’autorità permette di non dissuadere gli utenti dalla comunicazione elettronica e anche di semplificare il conteggio grazie agli importi forfettari che il Consiglio federale può prelevare secondo il progetto. Le autorità tenute al versamento possono a loro volta ripercuotere tali emolumenti sui partecipanti alla procedura prevedendo emolumenti per le diverse procedure nell’ambito delle pertinenti tariffe.

Secondo le statistiche del Tribunale federale18, nel 2018 in Svizzera sono stati sbrigati 453 000 casi senza contare le procedure di decreto d’accusa. Un importo inferiore a 20 franchi per procedimento da riscuotere in aggiunta agli attuali emolumenti procedurali permette di coprire le spese annuali di esercizio e di sviluppo.

3 Commento dei singoli articoli

3.1 Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Ingresso

La competenza di prevedere un obbligo di comunicare e di gestire gli atti in via elettronica risulta direttamente dalla Cost., in particolare dagli articoli 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost, ossia dalle disposizioni costituzionali che disciplinano il diritto processuale civile e penale.

18 Cfr. tabella al n. 3.1.8, commento dell’art. 31 AP-LPCEG.