Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/67: Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) · 67 pagine

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possono essere pubblicate nel Foglio federale, sia ancorata anche nell’articolo 11b AP-PA, perlomeno per i procedimenti dinanzi al TAF.

Cpv. 2

AG, AR, BE, GE, GR, JU, TI, ZH e VWK ZH chiedono che l’iscrizione nell’elenco degli indirizzi valga come consenso alla comunicazione mediante la piattaforma. Gli utenti devono essere informati di queste conseguenze quando si registrano sulla piattaforma (AG, AR, BE, GR e ZH). Occorre anche prevedere che il consenso associato alla registrazione possa essere revocato (AG, AR e BE). PJ GE è contraria a tale consenso globale. Inoltre, la presentazione di atti in forma elettronica deve essere considerata come un consenso (concludente) alla comunicazione legale e alla consultazione degli atti per via elettronica e le parti devono poi poter ritirare questo consenso (AG, AR, BE, JU, NE, NW, ZH, TAF, VWK ZH e CDDGP).

5.2.1.4 Art. 20 cpv. 2terPA

BE propone di considerare come momento rilevante l’atto di richiamare per la prima volta il documento, poiché questo è più chiaro e più facile da capire per coloro che sono soggetti alla legge. Non è nemmeno chiaro in che misura la notificazione fittizia coincida con l’avviso della disponibilità di un nuovo documento sulla piattaforma (BS). Secondo la giurisprudenza del TF, la notificazione fittizia vale solo se si doveva partire dal presupposto di una notificazione. Una notificazione fittizia mediante avviso potrebbe ridurre significativamente l’attrattiva della piattaforma, specialmente per le parti che agiscono in giudizio sporadicamente. PrivaSphere chiede che, anche nel caso in cui l’atto non venga richiamato, le parti in causa possano comunque accedere al contenuto della notificazione. Ciò eviterebbe alla parte ritardataria di dover presentare una nuova domanda e all’autorità di dover rinotificare l’atto.

5.2.1.5 Art. 21a PA

La CDDGP suggerisce che, in una disposizione transitoria, si dichiari che l’obbligo di conservare gli atti in formato elettronico si applica solo ai nuovi atti creati dopo l’entrata in vigore della legge.

Cpv. 2

Il TAF chiede che – analogamente ai poteri del TF di emanare ordinanze (cfr. art. 38e AP-LTF)

– gli venga accordata anche la competenza di disciplinare i formati.

bav teme che sulla base di questa disposizione possa essere limitato il numero/tipo di formati di file che possono essere presentati attraverso la piattaforma. Questo costituirebbe una violazione del principio del libero apprezzamento delle prove. Inoltre, si deve tener conto del fatto che, ad esempio, il pubblico ministero potrebbe non essere in grado di presentare i file originali. Inoltre, nelle procedure amministrative, ad esempio nelle procedure di approvazione dei piani e dei permessi di costruzione, deve essere possibile presentare formati speciali. Deve essere possibile presentare tutti i formati di file elettronici (VBN). Andrebbe anche valutato se il termine «documenti» abbia davvero senso per i dati elettronici (FSA).

Cpv. 3

Per AG, AR, BE, GE, NW, PJ GE e CDDGP la lettera a ha una formulazione troppo ampia. Bisognerebbe chiarire che questa disposizione deve essere interpretata in modo restrittivo. L’eccezione potrebbe entrare in gioco, per esempio, se il sistema di trasmissione rimanesse inaccessibile per molto tempo (BE). AG, AR e NW chiedono di eliminare questo capoverso, mentre GE non vede la necessità di prevedere eccezioni.