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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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Art. 26bisDeterminazione del reddito con invalidità

1 Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, questo gli viene computato quale reddito con invalidità, se gli permette di sfruttare al meglio la sua capacità funzionale residua.

2 Se dopo l’insorgere dell’invalidità non consegue alcun reddito lavorativo, il suo reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3.

3 Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con un grado d’occupazione pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del 10 per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

Art. 27, rubrica e cpv. 2

Mansioni consuete di assicurati occupati nell’economia domestica

2Abrogato

Art. 27bisValutazione del grado d’invalidità per gli assicurati che esercitano

un’attività lucrativa a tempo parziale

1 Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.

2 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:

a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale determinante;

c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

2 Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:

a. viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido;

b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.