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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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Art. 33bis cpv. 2

2 La riduzione delle rendite per figli nel caso delle rendite AI con una percentuale inferiore al 100 per cento di una rendita intera è calcolata in funzione della riduzione della rendita intera.

Art. 38 cpv. 2

2Abrogato

Art. 39e cpv. 5

5 I contributi concessi dall’assicurazione per l’invalidità per la sorveglianza di lunga durata secondo l’articolo 3quinquies capoverso 5 sono dedotti proporzionalmente dal bisogno di aiuto secondo l’articolo 39c lettera h.

Art. 39f cpv. 1–3

1 Il contributo per l’assistenza ammonta a 33.50 franchi all’ora.

2 Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui all’articolo 39c lettere e–g richiedono qualifiche particolari dell’assistente, il contributo per l’assistenza ammonta a 50.20 franchi all’ora.

3 L’ufficio AI stabilisce il contributo per l’assistenza per il servizio notturno in modo forfettario, in base all’intensità delle prestazioni di aiuto da fornire. L’importo massimo del contributo ammonta a 160.50 franchi per notte.

Art. 39i cpv. 2–2ter

2 Possono essere fatturate le ore di lavoro effettivamente prestate dall’assistente durante il giorno e quelle computate in applicazione dell’articolo 39h.

2bis Per notte si può fatturare al massimo l’importo forfettario previsto per il servizio notturno. Esso può essere fatturato, se l’assistente si tiene a disposizione per un intervento.

2ter Gli importi forfettari non fatturati per il servizio notturno possono essere utilizzati e computati anche per il giorno. Per il computo durante il giorno, gli importi forfettari per il servizio notturno sono convertiti in ore mediante divisione per la tariffa oraria di cui all’articolo 39f capoverso 1.

Art. 39j cpv. 2 e 3

2 Se la consulenza è fornita da terzi, l’ufficio AI può accordare ogni tre anni prestazioni per un importo massimo di 1500 franchi. Dopo la richiesta di un contributo per l’assistenza e prima della sua concessione, l’importo delle prestazioni non può superare i 700 franchi.

3 Il contributo massimo per prestazioni di consulenza fornite da terzi ammonta a 75 franchi all’ora.