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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
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Art. 25, rubrica e cpv. 2–4
Principi del confronto dei redditi
2 I redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno fissati su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.
3 Se per la fissazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.
4 I valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati all’orario di lavoro settimanale usuale a livello aziendale.
Art. 26 Determinazione del reddito senza invalidità
1 Il reddito lavorativo che l’assicurato potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (reddito senza invalidità) va determinato, per quanto possibile, sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità.
2 Se il reddito senza invalidità non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, ci si deve basare sul reddito senza invalidità secondo i valori statistici relativi alle persone non invalide con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.
3 Se l’assicurato non ha potuto concludere una formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è determinato in base al valore statistico della professione per la quale aveva iniziato la formazione.
4 Se un assicurato non può iniziare alcuna formazione professionale a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità è fissato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, sono impiegati soltanto valori indipendenti dall’età.
5 Se è inferiore di oltre il 5 per cento al salario usuale nel settore in questione, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento del valore centrale usuale del settore secondo la RSS.
6 Il capoverso 5 non è applicabile, se:
a. il reddito di cui al capoverso 1 è pari o superiore al salario minimo previsto in un contratto collettivo o normale di lavoro;
b. anche il reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 2 è inferiore al valore centrale usuale del settore secondo la RSS; o
c. l’assicurato esercita un’attività lucrativa indipendente.