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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
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Art. 41 cpv. 1 lett. e, f, fbis, fter, k e l
1 L’ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti:
e–fter. Abrogate
k. valutare il grado d’invalidità delle persone che chiedono una prestazione complementare secondo l’articolo 2c lettera b della legge federale del 6 ottobre 200613 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).
l. Abrogata
Inserire gli art. 41a e 41b prima del titolo della sezione III
Art. 41a Gestione dei casi
1 Nell’esecuzione dei compiti affidati loro dalla legge e dalla presente ordinanza, gli uffici AI provvedono a una gestione dei casi continua e uniforme.
2 La gestione dei casi comprende:
a. l’analisi della situazione del momento;
b. la pianificazione delle tappe successive;
c. l’accompagnamento e la sorveglianza delle prestazioni concesse dall’assicurazione per l’invalidità; e
d. il coordinamento, interno ed esterno, con le persone e i servizi coinvolti.
3 Gli uffici AI decidono individualmente la natura, la durata e l’entità della gestione dei casi.
4 Un accompagnamento personale e attivo da parte dell’ufficio AI nell’ambito della gestione dei casi è effettuato per i provvedimenti sanitari di cui agli articoli 12 e 13 LAI soltanto con il consenso dell’assicurato o del suo rappresentante legale.
5 Nel singolo caso, per l’esecuzione della gestione dei casi per i provvedimenti sanitari gli uffici AI possono ricorrere a terzi idonei.
Art. 41b Elenco pubblico dei periti incaricati
1 L’elenco secondo l’articolo 57 capoverso 1 lettera n LAI contiene i seguenti dati:
a. per ogni perito incaricato: cognome, nome, disciplina medica e indirizzo;
b. per ogni centro peritale incaricato: nome, forma giuridica e indirizzo;
c. per ogni perito e centro peritale:
1. il numero di perizie, ripartite in perizie monodisciplinari, bidisciplinari e pluridisciplinari,
13 RS 831.30