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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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2. le incapacità al lavoro attestate nelle perizie di cui al numero 1 nell’attività precedentemente svolta e in un’attività adattata nonché nell’ambito delle mansioni consuete, in percentuale di un posto a tempo pieno,

3. il numero delle perizie che sono state oggetto di una decisione passata in giudicato di un tribunale cantonale delle assicurazioni, del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale, ripartite in base al valore probatorio, pieno, parziale o nullo, riconosciuto alla perizia dal tribunale,

4. il rimborso complessivo in franchi.

2 Nell’elenco figurano i dati per anno civile.

3 L’UFAS elabora una panoramica a livello nazionale sulla base degli elenchi degli uffici AI. La panoramica è pubblicata.

Art. 49 cpv. 1bis

1bis Nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI) i servizi medici regionali devono tenere conto di tutte le limitazioni causate dal danno alla salute fisica, mentale o psichica dell’assicurato e motivare plausibilmente la capacità funzionale stabilita.

Art. 53 cpv. 1 e 2

1 L’UFAS esercita la vigilanza finanziaria sugli uffici AI cantonali.

2 Gli uffici AI devono sottoporre all’UFAS per approvazione, secondo le direttive di quest’ultimo, le spese d’esercizio e gli investimenti mediante il preventivo, il piano finanziario per i tre anni successivi e il conto annuale. L’UFAS può esigere ulteriori documenti necessari per l’esercizio della vigilanza.

Art. 55 cpv. 1

1 L’UFAS decide sulle spese rimborsabili conformemente all’articolo 67 capoverso 1 lettera a LAI ed emana le direttive necessarie a tal fine.

Art. 56 Locali per gli organi d’esecuzione

1 L’UFAS incarica il Fondo di compensazione AVS/AI/IPG (compenswiss) di acquistare, costruire o vendere, con imputazione ai conti ordinari dell’AI, i locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità. Questi locali fanno parte degli attivi dell’assicurazione per l’invalidità.

2 L’usufrutto è disciplinato in un contratto di diritto pubblico stipulato tra l’ufficio AI e compenswiss. Il contratto stabilisce almeno i dettagli relativi all’utilizzo degli immobili e l’indennità. L’UFAS disciplina i dettagli dell’usufrutto necessari e approva i contratti.