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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
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Art. 66 cpv. 1bis e 2
1bis Se non esercita direttamente il diritto alle prestazioni, l’assicurato deve autorizzare le persone e i servizi menzionati all’articolo 6a LAI a fornire agli organi dell’assicurazione per l’invalidità tutte le informazioni necessarie e a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni e il diritto al regresso.
2 Se l’assicurato è incapace di discernimento, il suo rappresentante legale accorda l’autorizzazione di cui all’articolo 6a LAI firmando la comunicazione.
Art. 69 cpv. 2, secondo periodo
Concerne soltanto il testo francese
Art. 70
Abrogato
Art. 72bis, rubrica e cpv. 1
Perizie mediche bidisciplinari e pluridisciplinari
1 Le perizie che interessano più di una disciplina medica devono essere allestite da un centro peritale con cui l’UFAS ha concluso una convenzione.
Inserire prima del titolo della sezione C
Art. 72terTariffazione
Gli uffici AI possono concludere con i fornitori di prestazioni convenzioni per il rimborso delle spese dei provvedimenti d’accertamento di cui all’articolo 43 LPGA, se non è stata conclusa alcuna convenzione tariffale superiore. È applicabile l’articolo 24sexies.
Art. 73bis cpv. 2 lett. e, g e h
2 Il preavviso è notificato segnatamente:
e. al competente assicuratore-malattie secondo gli articoli 2 e 3 della legge del 26 settembre 201414 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal; assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal), se è tenuto a versare prestazioni;
g. al medico curante, se si tratta di una decisione riguardante provvedimenti d’integrazione;
h. agli agenti esecutori, se si tratta di una decisione riguardante provvedimenti d’integrazione;
14 RS 832.12