Progetto
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 21Fedlex · Progetto
Art. 76 cpv. 1 lett. f
1 La decisione è notificata segnatamente:
f. Abrogata
Art. 78 cpv. 3
3Abrogato
Art. 79 cpv. 5
5 L’UFAS emana direttive in merito alla presentazione, alla trasmissione, alla verifica e al pagamento delle fatture secondo l’articolo 27ter LAI.
Inserire gli art. 79ter–79sexies prima del titolo della sezione II
Art. 79terDisposizioni generali per la fatturazione dei provvedimenti sanitari
1 I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della rimunerazione e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 27ter capoverso 1 LAI. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti:
a. le date delle cure o delle prestazioni fornite;
b. le prestazioni fornite, dettagliate secondo la tariffa determinante e le relative posizioni tariffali;
c. le diagnosi e le procedure necessarie al calcolo della tariffa applicabile;
d. il numero e la data della decisione o della comunicazione;
e. il numero d’assicurato ai sensi della LAVS15;
f. in caso di cure ospedaliere, le quote a carico del Cantone e dell’assicurazione per l’invalidità.
2 Il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le prestazioni a carico dell’assicurazione per l’invalidità e per le altre prestazioni.
3 Per le analisi, la fatturazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l’analisi. Sono fatte salve le tariffe forfettarie.
4 Il fornitore di prestazioni fa pervenire all’assicurato una copia della fattura. Questa può essere inviata in formato cartaceo o per via elettronica.
Art. 79quaterFatturazione nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG
1 Nel caso di un modello di rimunerazione di tipo DRG (Diagnosis Related Groups) il fornitore di prestazioni deve fornire un numero d’identificazione unico per gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche ai sensi dell’articolo 79ter.
15 RS 831.10