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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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c. le modalità di esecuzione e accompagnamento dei provvedimenti nonché l’analisi dei loro effetti;

d. la durata, il rinnovo e la disdetta della convenzione.

2 I provvedimenti previsti dalle convenzioni di collaborazione non possono derogare alle disposizioni della LAI e devono essere eseguiti a livello nazionale o di regione linguistica.

3 Se una convenzione di collaborazione prevede la partecipazione dell’assicurazione per l’invalidità al finanziamento dei provvedimenti, devono essere rispettate le condizioni della legge del 5 ottobre 199021 sui sussidi (LSu).

Titolo dopo l’art. 98quater

Capo ottavo: Gli aiuti finanziari per la promozione dell’aiuto agli invalidi

Art. 108, rubrica e cpv. 1, 1ter e 2

Diritto

1 Hanno diritto agli aiuti finanziari le organizzazioni di utilità pubblica di aiuto privato

– aiuto specializzato e autoaiuto – agli invalidi per prestazioni che forniscono nell’interesse degli invalidi a livello svizzero o di regione linguistica. Le organizzazioni devono dedicarsi interamente o in larga misura all’aiuto agli invalidi e possono delegare a terzi una parte della fornitura delle prestazioni. In caso di prestazioni simili, sono tenute a concludere accordi reciproci onde armonizzare le loro prestazioni rispettive.

1ter Le organizzazioni che ricevono aiuti finanziari sono tenute a promuovere l’inclusione.

2 Per il versamento degli aiuti finanziari, l’UFAS, in applicazione della legge del 5 ottobre 199022 sui sussidi, conclude con le organizzazioni secondo il capoverso 1 contratti sulle prestazioni computabili; i contratti hanno una validità massima di quattro anni. Se risulta impossibile concludere un contratto, l’UFAS emana una decisione sul diritto agli aiuti finanziari suscettibile di essere impugnata mediante ricorso.

Art. 108bis cpv. 1, frase introduttiva, e 1bis

1 Sono versati aiuti finanziari per le prestazioni seguenti fornite in Svizzera:

1bis Le prestazioni fornite devono essere appropriate ed economiche, moderne e mirate.

Art. 108terCondizioni

1 Sono versati aiuti finanziari soltanto se il bisogno di prestazioni secondo gli articoli 108 e 108bis è provato.

21 RS 616.1

22 RS 616.1