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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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2 Le organizzazioni provvedono al rilevamento statistico delle prestazioni e dei loro beneficiari. La loro contabilità riflette le condizioni effettive.

3 Le organizzazioni garantiscono la qualità delle prestazioni fornite. Inoltre, ridefiniscono periodicamente le loro prestazioni in funzione dei bisogni del gruppo target.

4 L’UFAS disciplina i dettagli.

Art. 108quaterImporto massimo

1 L’importo massimo per il versamento degli aiuti finanziari alle organizzazioni di aiuto privato agli invalidi ammonta a 544 milioni di franchi per il periodo contrattuale 204–2027.

2 L’importo massimo per i periodi contrattuali successivi è adeguato al rincaro secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo sulla base dell’importo massimo del periodo contrattuale precedente.

3 3 L’UFAS procede a questo adeguamento sulla base del dicembre anteriore all’anno precedente.

Art. 108quinquiesCalcolo degli aiuti finanziari

1 Il 97 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 108quater è stanziato per:

a. prestazioni esistenti ai sensi dell’articolo 108sexies;

b. progetti ai sensi dell’articolo 108septies trasferiti nelle prestazioni esistenti dal periodo contrattuale precedente.

2 Se la somma degli aiuti finanziari richiesti supera l’importo secondo il capoverso 1, gli aiuti finanziari richiesti sono ridotti su base percentuale fino a raggiungere quell’importo. Le prestazioni di cui al capoverso 1 lettera b sono escluse dalla riduzione.

3 Se l’importo secondo il capoverso 1 non è esaurito, l’importo residuo non può più essere utilizzato.

4 Il 3 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 108quater è stanziato per progetti ai sensi dell’articolo 108septies. Se alla scadenza del periodo contrattuale l’importo non è esaurito, l’importo residuo non può più essere utilizzato. Per il resto si applica l’articolo 108septies.

Art. 108sexiesPrestazioni esistenti

Sono prestazioni esistenti:

a. le prestazioni ai sensi dell’articolo 108bis del periodo contrattuale precedente che non sono state sostituite;

b. i progetti ai sensi dell’articolo 108septies del periodo contrattuale precedente che in base alla valutazione:

1. sono riconosciuti come prestazioni a sé stanti nel nuovo periodo, o

2. perfezionano e sostituiscono prestazioni esistenti.