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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
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II
Disposizioni transitorie della modifica del...
a. Indennità giornaliere
Per l’esame del diritto alle indennità giornaliere è determinante l’inizio effettivo del provvedimento.
b. Valutazione del grado d’invalidità
Se a un assicurato che a causa dell’invalidità non ha potuto acquisire conoscenze professionali sufficienti è stata concessa una rendita AI prima dell’entrata in vigore della modifica del (data dell’adozione della presente modifica) e al momento dell’entrata in vigore di questa modifica l’assicurato non ha ancora compiuto il 30° anno di età, il diritto alla rendita AI deve essere sottoposto a revisione entro un anno in base alle nuove disposizioni.
c. Sistema di rendite
Se a uno dei coniugi si applicano le disposizioni transitorie lettere b e c della modifica del 19 giugno 2020 della LAI la riduzione delle due rendite AI della coppia secondo l’articolo 37 capoverso 1bis LAI si basa, in deroga all’articolo 32 capoverso 2, sul diritto del coniuge che presenta la rendita AI con la percentuale più elevata di una rendita AI intera.
d. Revisione dell’importo del contributo per l’assistenza per il servizio notturno
L’importo di un contributo per l’assistenza per il servizio notturno il cui diritto è nato prima dell’entrata in vigore della modifica del (data dell’adozione della presente modifica) è adeguato in base alla modifica. L’adeguamento dell’importo del contributo per l’assistenza per il servizio notturno ha effetto dal momento dell’entrata in vigore di questa modifica.
e. Convenzioni esistenti per il rimborso di medicamenti da parte dell’assicurazione per l’invalidità
Le convenzioni esistenti concluse tra l’UFAS e il titolare dell’omologazione prima dell’entrata in vigore della modifica del (data dell’adozione della presente modifica), restano applicabili fino all’ammissione del medicamento nell’elenco delle specialità per le infermità congenite.
f. Diritto applicabile ai contratti secondo l’articolo 74 LAI
Per i contratti in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1°gennaio 2022 rimangono valide le previgenti disposizioni della presente ordinanza fino alla scadenza dei contratti.
III
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.