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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
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Art. 96quaterFormazioni transitorie cantonali
1 Sono considerate provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale secondo l’articolo 68bis capoverso 1ter LAI le formazioni transitorie cantonali svolte in virtù dell’articolo 12 della legge sulla formazione professionale19 che prevedono una prestazione supplementare per le persone di età inferiore ai 25 anni che soffrono di un danno alla salute e hanno richiesto una prestazione dell’AI.
2 Se è stata conclusa una convenzione secondo l’articolo 96bis, l’ufficio AI può partecipare al massimo a un terzo dei costi dei provvedimenti preparatori cantonali di cui al capoverso 1.
3 I provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale secondo l’articolo 68bis capoverso 1ter LAI sono svolti a conclusione della scuola dell’obbligo e principalmente presso strutture di formazione professionale ordinarie. Analogamente a quanto previsto all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 novembre 200320 sulla formazione professionale, durano al massimo un anno.
Inserire gli art. 98bis–98quater prima del titolo del capo ottavo
Art. 98bisImprese ai sensi dell’articolo 68quinquies LAI
Sono considerate imprese ai sensi dell’articolo 68quinquies LAI soltanto le imprese del mercato del lavoro primario. Gli stabilimenti e i laboratori di cui all’articolo 27 LAI sono esclusi.
Art. 98terConvenzioni di collaborazione: competenza e procedura
1 Il DFI è responsabile per la conclusione delle convenzioni di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro ai sensi dell’articolo 68sexies LAI.
2 Sono considerate associazioni mantello del mondo del lavoro soltanto le associazioni mantello attive a livello nazionale o di regione linguistica.
3 Le associazioni mantello del mondo del lavoro presentano all’UFAS una richiesta di convenzione di collaborazione. L’UFAS mette a disposizione un modulo a tal fine.
4 Prima di concludere una convenzione di collaborazione, il DFI consulta la Commissione federale AVS/AI.
Art. 98quaterConvenzioni di collaborazione: contenuto
1 Le convenzioni di collaborazione contengono come minimo disposizioni concernenti:
a. lo scopo;
b. i provvedimenti e il loro finanziamento;
19RS 412.10