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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine
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La struttura dell’insieme dei dati deve rispettare la struttura uniforme valida in tutta la Svizzera stabilita dal DFI secondo l’articolo 59a capoverso 1 OAMal.
2 Le diagnosi e le procedure ai sensi dell’articolo 79ter capoverso 1 devono essere codificate conformemente alle classificazioni menzionate per la statistica medica degli stabilimenti ospedalieri alla cifra 62 dell’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche.
3 Il fornitore di prestazioni trasmette contemporaneamente alla fattura gli insiemi di dati con le indicazioni amministrative e mediche secondo l’articolo 79ter capoverso 1 all’assicurazione per l’invalidità.
4 L’ufficio AI determina per quali fatture è necessario un esame più approfondito.
Art. 79quinquiesFatturazione nel settore ambulatoriale e nel settore della
riabilitazione medica
Per il settore ambulatoriale e il settore della riabilitazione medica è applicabile l’articolo 59abis OAMal.
Art. 79sexiesFatturazione dei provvedimenti di reinserimento per preparare all’in-
tegrazione professionale e dei provvedimenti professionali
1 I fornitori di provvedimenti d’integrazione secondo gli articoli 14a–18 LAI e l’articolo 43 LPGA devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative necessarie alla verifica del calcolo del rimborso e dell’economicità delle prestazioni conformemente all’articolo 27ter capoverso 1 LAI.
2 I fornitori di prestazioni fanno pervenire all’assicurato una copia della fattura. Questa può essere inviata in formato cartaceo o per via elettronica.
Art. 88terAnnuncio agli assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal
Se una persona assicurata presso un assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal chiede all’assicurazione per l’invalidità provvedimenti sanitari, il competente ufficio AI ne informa l’assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal interessato.
Art. 88quaterNotificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli
assicuratori-malattie ai sensi della LVAMal
1 All’assicuratore-malattie ai sensi della LVAMal che ha informato l’ufficio AI o la cassa di compensazione competente di aver prestato garanzia di pagamento o di aver effettuato un pagamento per un assicurato annunciatogli, va notificata la decisione di accordo o di rifiuto delle prestazioni.