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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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c. aiuto in capitale (art. 18d LAI).

Art. 91 cpv. 1

1 Ad un assicurato che, in seguito a un accertamento dell’obbligo da parte dell’assicurazione per l’invalidità di versargli prestazioni, subisce una perdita di guadagno in giorni per i quali non ha diritto ad indennità giornaliere della stessa, l’assicurazione per l’invalidità versa, in caso di perdita di guadagno comprovata, un’indennità giornaliera pari al 30 per cento dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato conformemente alla LAINF18.

Art. 96bisRequisiti minimi per le convenzioni con gli organi d’esecuzione

cantonali

1 Gli uffici AI e gli organi d’esecuzione cantonali di cui all’articolo 68bis capoverso 1 lettera d LAI stabiliscono nelle convenzioni di cui all’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter LAI almeno le prestazioni, il gruppo target, le competenze e la verifica dei contenuti delle convenzioni. Verificano reciprocamente il rispetto delle convenzioni e la fornitura delle prestazioni.

2 L’UFAS precisa i requisiti minimi e valuta l’attuazione dell’articolo 68bis capoversi 1bis e 1ter LAI. Gli uffici AI sono tenuti a informare in qualsiasi momento l’UFAS e gli uffici di revisione sull’utilizzazione dei sussidi e a consentire loro la consultazione dei propri documenti commerciali determinanti.

Art. 96terContributi all’organo di coordinamento cantonale

1 L’organo di coordinamento cantonale riceve contributi in particolare per:

a. la collaborazione con l’ufficio AI;

b. il rilevamento tempestivo e l’accompagnamento di giovani con un danno alla salute.

2 L’UFAS stabilisce i contributi per ciascun ufficio AI in funzione della quota della popolazione cantonale residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni e aggiorna la chiave di ripartizione ogni tre anni.

3 Gli uffici AI possono richiedere all’UFAS contributi compresi tra 0,25 e 2 posti equivalenti a tempo pieno per il cofinanziamento secondo l’articolo 68bis capoverso 1bis LAI, se sono adempiute le seguenti condizioni:

a. il Cantone interessato presenta la quota della popolazione residente permanente di età compresa tra i 13 e i 25 anni necessaria per il contributo auspicato;

b. l’AI finanzia non più di un terzo dei posti equivalenti a tempo pieno finanziati dall’organo cantonale.

18 RS 832.20