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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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Allegato (cifra III)

Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 9 dicembre 198523 sulle infermità congenite è abrogata.

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza dell’11 settembre 200224 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Titolo dopo l’art. 7i

Sezione 2a: Perizie

Art. 7j Tentativo di conciliazione

1 Se una parte ricusa un perito secondo l’articolo 44 capoverso 2 LPGA, l’assicuratore deve verificare i motivi di ricusazione. Se ne sussiste uno, occorre effettuare un tentativo di conciliazione.

2 Il tentativo di conciliazione può essere effettuato in forma orale o scritta e deve essere documentato negli atti.

3 In caso di attribuzione di un mandato peritale con metodo aleatorio non va effettuato alcun tentativo di conciliazione.

Art. 7k Registrazione dei colloqui su supporto audio

1 All’annuncio della perizia, l’assicuratore deve comunicare all’assicurato che conformemente all’articolo 44 capoverso 6 LPGA ha la possibilità di rinunciare alla registrazione su supporto audio.

2 Se l’assicurato rinuncia alla registrazione su supporto audio, deve confermarlo all’assicuratore in forma scritta prima dell’esecuzione della perizia. L’assicuratore inoltra la rinuncia al perito prima della perizia. La rinuncia può avvenire anche immediatamente prima o dopo il colloquio con il perito. In tal caso, il perito inoltra all’assicuratore la rinuncia confermata in forma scritta.

23 RU 1986 46

24 RS 830.11