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Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 40 pagine

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3 La registrazione su supporto audio deve essere effettuata dal perito secondo le prescrizioni tecniche dell’assicuratore e trasmessa in forma elettronica sicura insieme con la perizia.

4 L’inizio e la fine del colloquio devono essere confermati oralmente sia dall’assicurato che dal perito, indicando i rispettivi orari all’inizio e alla fine della registrazione su supporto audio.

5 Subito dopo il colloquio, il perito deve verificare se la registrazione sia completa e correttamente riproducibile dal punto di vista tecnico.

6 La registrazione su supporto audio è parte integrante della perizia. Può essere ascoltata soltanto nel quadro di una procedura d’opposizione (art. 52 LPGA), in sede di revisione e riconsiderazione (art. 53 LPGA) e nel quadro del contenzioso (art. 56 e 62 LPGA). Questo vale anche per la procedura di preavviso di cui all’articolo 57a della legge federale del 19 giugno 195925 sull’assicurazione per l’invalidità.

Art. 7l Requisiti per i periti e i centri peritali

1 I periti medici possono allestire perizie secondo l’articolo 44 capoverso 1 LPGA, se:

a. dispongono di un titolo di medico specialista secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c dell’ordinanza del 27 giugno 200726 sulle professioni mediche e dei diplomi di aggiornamento necessari per la disciplina prevista nella perizia;

b. sono iscritti quali medici specialisti nel registro di cui all’articolo 51 capoverso 1 della legge del 23 giugno 200627 sulle professioni mediche;

c. sono in possesso di un’autorizzazione valida all’esercizio della professione secondo l’articolo 34 della legge sulle professioni mediche; e

d. dispongono di almeno cinque anni di esperienza clinica in uno studio medico o in una funzione medica direttiva in un ospedale.

2 I medici specialisti in medicina interna generale, psichiatria, neurologia, reumatologia e ortopedia o chirurgia ortopedica devono disporre del certificato della Swiss Insurance Medicine (SIM).

3 I periti in neuropsicologia devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 50b dell’ordinanza del 27 giugno 199528 sull’assicurazione malattie (OAMal).

4 I periti e i centri peritali devono far pervenire agli assicuratori e agli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta, i documenti necessari per una verifica dei requisiti professionali e delle prescrizioni qualitative.

25RS 831.20

26 RS 811.112.0

27RS 811.11

28 RS 832.102