Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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2.8 Ordine di priorità in riferimento all’articolo 74 LAI / Ordine di priorità in riferimento all’articolo 101bis LAVS

Ordine di priorità in riferimento all’articolo 74 LAI

Secondo l’articolo 74 capoverso 1, le organizzazioni centrali delle organizzazioni private di aiuto agli invalidi sono sostenute mediante aiuti finanziari dell’AI. Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, l’articolo 75 nLAI crea le basi per un ordine di priorità a livello federale che disciplini la ripartizione degli aiuti finanziari entro il limite dell’importo massimo previsto. Concretamente, l’articolo di legge è stato completato con una norma di delega al Consiglio federale che gli consente di emanare un ordine di priorità per il versamento dei sussidi. In virtù di questa norma di delega, il meccanismo di base per la ripartizione dei mezzi finanziari va ora definito nell’OAI. Il meccanismo dovrà applicarsi in particolare quando la somma degli aiuti finanziari che sono stati o saranno presumibilmente richiesti supera l’importo dei mezzi disponibili (art. 108quinquies AP-OAI). Inoltre, su tutto il volume dei sussidi sarà attuata una gestione strategica delle prestazioni in base al loro contenuto (art. 108sexies e 108septies AP-OAI). Si prevede di promuovere lo sviluppo di prestazioni nuove o il perfezionamento di prestazioni esistenti mediante progetti. I progetti dovranno in particolare promuovere l’inclusione e concentrarsi sui bambini, sui giovani e sui giovani adulti nonché sulle persone affette da malattie psichiche. Nel quadro di una nuova ordinanza propria, l’UFAS elaborerà la procedura per la richiesta di aiuti finanziari per progetti (art. 108septies AP-OAI). In questo modo sarà possibile sostenere maggiormente nuovi provvedimenti conformi agli obiettivi della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. I rappresentanti delle organizzazioni di aiuto ai disabili saranno coinvolti nell’elaborazione dell’ordinanza dell’Ufficio in particolare per quanto riguarda i progetti (organizzazione, durata, partner ecc.).

Ordine di priorità in riferimento all’articolo 101bis LAVS

Per attuare l’articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 194621 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti AVS (LAVS), riveduto nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, occorre procedere ai seguenti adeguamenti dell’OAVS.

• Importo massimo per il versamento degli aiuti finanziari: il Consiglio federale fisserà ogni

quattro anni l’importo massimo annuo per il versamento degli aiuti finanziari, tenendo conto del rincaro. Stabilirà inoltre un limite massimo per la partecipazione finanziaria del Fondo di compensazione AVS alle prestazioni dell’aiuto privato ai disabili (art. 224bis AP-OAVS). L’importo proposto al Consiglio federale si baserà su una verifica degli aiuti finanziari versati e su una stima del bisogno futuro, tenendo conto in particolare dell’evoluzione demografica. L’adeguamento non avverrà quindi automaticamente, bensì in funzione di un bisogno comprovato. L’UFAS predisporrà le basi decisionali. L’AVS potrà farsi carico delle spese per gli studi commissionati in questo contesto.

• Ordine di priorità: per il caso in cui la somma degli aiuti finanziari richiesti superi l’importo

massimo, nell’OAVS verrà stabilito un ordine di priorità secondo l’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199022 sui sussidi (LSu), sul quale si baserà la concessione dei sussidi di cui all’articolo 101bis LAVS.

Al contempo, la proposta modifica dell’OAVS permette di introdurre un limite massimo per la partecipazione della Confederazione, secondo i vigenti requisiti in materia di aiuti finanziari. Questo importo sarà pari al 50 per cento (in casi eccezionali, all’80 %) delle spese effettive sostenute dalle organizzazioni per le prestazioni sovvenzionate. Questa regola è già applicata nella prassi, in conformità con la LSu e le raccomandazioni del CDF23.

Date le differenze di contenuto, l’impostazione dettagliata dell’ordine di priorità può divergere da quella dell’ordine di priorità in riferimento all’articolo 74 LAI.

21 RS 831.10

22 RS 616.1

23 CDF, Beiträge zur Förderung der Altershilfe – Bundesamt für Sozialversicherungen, 2013; disponibile (in tedesco con riassunto in italiano) all’indirizzo www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.