Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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disposizioni dei CNL cantonali nel settore dell’assistenza domestica. Lo scopo del CNL modello è di migliorare la situazione delle persone che garantiscono l’assistenza 24 ore su 24 di persone anziane o con un danno alla salute. Gli attuali importi forfettari del contributo per l’assistenza per il servizio notturno non permettono di remunerare gli assistenti nel rispetto di queste disposizioni.
Il problema è stato dunque esaminato da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’UFAS, della Conferenza degli uffici AI, della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) e della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP), che ha analizzato diverse possibilità. In conclusione, si è optato per una variante che prevede, in linea con le raccomandazioni della SECO, di innalzare gli importi massimi per il servizio notturno da 88.55 a 160.50 franchi (art. 39f cpv. 3 AP-OAI).
Un’altra modifica riguardante il contributo per l’assistenza concerne la soppressione della limitazione a una sola prestazione di consulenza. Questa modifica è il risultato di discussioni con le organizzazioni di aiuto ai disabili in seguito alla valutazione del contributo per l’assistenza. L’esperienza mostra che le prestazioni di consulenza sono effettivamente richieste soprattutto nelle fasi iniziali, per impostare il lavoro connesso al contributo (assumere personale, redigere contratti di lavoro, stipulare assicurazioni di perdita di guadagno ecc.). Contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, tuttavia, le prestazioni di consulenza possono risultare necessarie anche successivamente, persino in una misura superiore a quanto stimato in un primo momento.
Spese di viaggio
Il disciplinamento concernente il raggio locale nell’articolo 90 capoverso 2 OAI solleva regolarmente interrogativi nella prassi. Inoltre, il limite di spesa di 10 franchi al mese e a persona (compresa la persona accompagnatrice) previsto in questo contesto a livello di direttive non consente un’attuazione uniforme e praticabile. Considerato l’eccessivo onere di controllo che ne deriva, il disciplinamento concernente il raggio locale nell’articolo 90 capoverso 2 OAI viene abrogato.
3. Commento ai singoli articoli
3.1 Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Art. 1ter cpv. 1
In seguito all’ampliamento del rilevamento tempestivo (cfr. art. 3abis cpv. 2 nLAI), le condizioni previste nel vigente articolo 1ter capoverso 1 lettere a e b OAI sono soppresse.
Art. 1quinquies
Questo articolo è abrogato, in quanto il colloquio di rilevamento tempestivo sarà condotto nel quadro della gestione dei casi (cfr. art. 41a cpv. 2 lett. a OAI).
Art. 1sexies cpv. 2
Questo nuovo capoverso precisa le condizioni di diritto a provvedimenti d’intervento tempestivo per i minorenni a partire dai 13 anni nel periodo dell’obbligo scolastico.
L’estensione dei provvedimenti d’intervento tempestivo a questi giovani deve rispettare la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (NPC). Poiché la scolarizzazione di tutti i bambini e i giovani (comprese la scuola speciale, le sospensioni, la pedagogia curativa ecc.) è di competenza cantonale, nel periodo dell’obbligo scolastico l’AI non può decidere di assegnare provvedimenti d’intervento tempestivo quali corsi, la frequenza di altre strutture diurne o simili.