Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Se un danno alla salute giustifica la presentazione di una richiesta di prestazioni AI, le autorità scolastiche e l’ufficio AI valuteranno congiuntamente il bisogno di sostegno degli allievi in base alla situazione specifica. I provvedimenti d’intervento tempestivo potranno essere concessi nei casi in cui le misure prese dalle autorità scolastiche e cantonali risulteranno insufficienti e, considerato il danno alla salute, occorreranno provvedimenti di orientamento professionale e di collocamento speciali per facilitare l’accesso a una prima formazione professionale o l’ingresso nel mercato del lavoro.
Art. 2
Questo articolo viene completato in diversi punti e adeguato alla giurisprudenza. Diverse disposizioni vigenti, in particolare quelle di cui ai capoversi 2–5, continueranno a essere applicate, ma saranno disciplinate a livello di circolare, poiché non hanno carattere normativo.
Art. 2 cpv. 1
Questo capoverso viene adeguato alla giurisprudenza e semplificato. Per mettere meglio in risalto la delimitazione rispetto alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), viene ripetuto il tenore del pertinente articolo della LAI. Secondo l’articolo 12 LAI, i provvedimenti sanitari d’integrazione non possono essere in alcun caso destinati alla cura dell’affezione in quanto tale, ma devono essere adottati una volta che questa è conclusa. Per determinare il momento in cui la cura di un’affezione è conclusa, l’ordinanza riprende il concetto di «stato di salute relativamente stabilizzato» sviluppato dalla giurisprudenza, rinunciando tuttavia al «relativamente», che è troppo vago. Occorre dunque una situazione in cui la cura dell’affezione sia conclusa e lo stato di salute non possa migliorare sostanzialmente mediante provvedimenti sanitari, che devono quindi servire principalmente a migliorare l’idoneità all’integrazione.
Si rinuncia invece alla condizione che i provvedimenti devono essere ritenuti validi dalla scienza medica, tanto più che il capoverso 2 definisce più dettagliatamente le condizioni per la presa a carico dei provvedimenti e fa riferimento al riveduto articolo 14 capoverso 2 LAI.
Art. 2 cpv. 2
L’articolo 14 capoverso 2 LAI nella versione della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI (nLAI) stabilisce esplicitamente che i provvedimenti sanitari devono soddisfare i criteri EAE. Il nuovo articolo 14ter capoverso 2 LAI conferisce al Consiglio federale la competenza di consentire l’assunzione delle spese di questi provvedimenti anche se uno di questi tre criteri non è (ancora) soddisfatto o se, nell’ottica dell’integrazione, l’AI li prende a carico in misura più ampia o a condizioni diverse rispetto all’AOMS (cfr. anche commento all’art. 2ter)27. Il Consiglio federale si avvale di questa facoltà normativa. Sarà così possibile assumere le spese anche se l’efficacia non è ancora pienamente comprovata e sono necessarie ulteriori prove empiriche oppure se, in caso di probabilità d’integrazione particolarmente elevata, i possibili risparmi derivanti dall’integrazione superano l’onere supplementare generato dalla cura. L’efficacia si misura in questi casi non soltanto nell’ottica dei miglioramenti fisici o psichici sotto il profilo medico, ma anche rispetto ai risparmi attesi con l’integrazione.
Per quanto concerne i requisiti di efficacia, si rinuncia a una regolamentazione derogatoria, poiché secondo i principi vigenti per la valutazione dell’efficacia nel quadro dell’AOMS – contrariamente a quanto esposto nel commento all’articolo 14ter capoverso 3 LAI nel messaggio concernente la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI28– non sono sempre necessari studi clinici randomizzati, ma è richiesto soltanto il livello di prova dell’efficacia che ci si può attendere e, in mancanza di studi sufficienti, ci si può basare anche su un’opinione ampiamente condivisa dagli esperti.
27 Per informazioni dettagliate cfr. FF 2017 2191, in particolare pag. 2309.
28 FF 2017 2191, in particolare pag. 2309.