Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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2.9 Altre misure della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI

Convenzioni di collaborazione

In virtù dell’articolo 68sexies nLAI, in futuro il Consiglio federale potrà concludere convenzioni con le associazioni mantello del mondo del lavoro al fine di rafforzare l’integrazione, la reintegrazione e la permanenza dei disabili nel mercato del lavoro e partecipare al finanziamento delle misure in questione. Nell’OAI sono quindi previsti due nuovi articoli (art. 98ter e 98quater AP-OAI) che delegano al DFI la competenza di concludere convenzioni di collaborazione e disciplinare il contenuto delle medesime nonché le condizioni di diritto per gli aiuti finanziari concessi dall’AI (con riferimento alla LSu).

Indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione

Al momento i beneficiari di rendita AI -la cui rendita è stata ridotta o soppressa in seguito a una revisione (art. 17 LPGA o art. 8a LAI) hanno diritto al massimo a 90 indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 27 cpv. 4 della legge del 25 giugno 198224 sull’assicurazione contro la disoccupazione [LADI]). Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, con l’articolo 68septies nLAI nonché gli articoli 27 capoverso 5 e 94a nLADI è stato stabilito che questi assicurati disoccupati avranno diritto a 180 indennità giornaliere e l’AI potrà assumere le spese per le indennità giornaliere a partire dal 91° giorno. Ora si tratta di concretizzare a livello di ordinanza la procedura di conteggio tra l’AI e l’assicurazione contro la disoccupazione per le spese a partire dalla 91° indennità giornaliera, il che avviene con l’articolo 120a AP-OADI.

Locali

In seguito alla modifica dell’articolo 68octies nLAI, in futuro il Consiglio federale avrà anche la competenza di incaricare compenswiss di acquistare, costruire o vendere locali per gli organi esecutivi dell’AI. Di conseguenza, occorre modificare in tal senso anche l’articolo 56 OAI.

2.10 Misure non legate alla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI

Spese di amministrazione

L’UFAS intende gestire le spese di amministrazione degli uffici AI mediante un budget globale e con un orizzonte temporale più ampio di un anno (preventivo). Anche il CDF, nel suo rapporto sulla verifica del rimborso delle spese agli uffici AI del 27 giugno 201925, raccomanda di approvare le spese di amministrazione degli uffici AI con cicli pluriennali. Il prolungamento del ciclo di pianificazione e approvazione delle spese rafforzerà la sicurezza della pianificazione delle autorità di vigilanza e degli organi esecutivi.

Si tratta ora di adeguare l’OAI in modo che, in linea con la logica di pianificazione della Confederazione e dei Cantoni, in futuro, sulla base di un periodo di pianificazione progressivo di quattro anni in totale, gli uffici AI sottopongano per approvazione all’UFAS un preventivo per l’anno successivo e un piano finanziario per i tre anni successivi a quello del preventivo (art. 53 cpv. 2 AP-OAI).

Contributo per l’assistenza

Dalla valutazione sul contributo per l’assistenza (2012–2016)26 è emerso che gli importi forfettari per il servizio notturno non sono sufficienti. L’urgenza di modifiche in questo ambito è ulteriormente aumentata dall’introduzione del contratto normale di lavoro modello (CNL modello) messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) per integrare le

24 RS 837.0

25 CDF, Prüfung der Kostenvergütung an die IV-Stellen – Bundesamt für Sozialversicherungen, 2019; disponibile (in francese con riassunto in italiano) all’indirizzo www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.

26 Jürg Guggisberg, Severin Bischof, «Evaluation Assistenzbeitrag 2012-2016», in Beiträge zur sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 8/17, Berna 2017; disponibile (in tedesco con riassunto in italiano) all’indirizzo www.ufas.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Ricerca e valutazione > Rapporti di ricerca.