Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Art. 2 cpv. 3

Negli anni scorsi vi sono state numerose procedure giudiziarie dovute a controversie tra l’AI e assicuratori-malattie su chi dovesse assumere le spese dei provvedimenti sanitari d’integrazione. Onerose dal punto di vista amministrativo, queste controversie hanno richiesto l’uso delle già scarse risorse di personale medico degli uffici AI. Per questo motivo, in futuro la questione della distinzione tra cura dell’affezione in quanto tale e provvedimento sanitario d’integrazione successivo a questa cura andrà accertata non più a posteriori, bensì già all’inizio della cura secondo l’articolo 12 LAI. L’AI rimborserà quindi i provvedimenti di cui all’articolo 12 LAI soltanto se il competente ufficio AI avrà ricevuto la prognosi d’integrazione favorevole del medico specialista curante prima dell’inizio del provvedimento sanitario. In caso di disaccordo circa l’assunzione delle spese, continuerà a vigere l’obbligo degli assicuratori-malattie di anticipare le prestazioni secondo l’articolo 70 capoverso 2 lettera a LPGA.

Art. 2 cpv. 4

Attualmente l’obbligo di menzionare la natura (p. es. tipo di intervento), la durata (orizzonte temporale) e l’entità della prestazione (intensità/frequenza, numero e durata delle sedute) è contenuto nel numero marginale 32 della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione invalidità (CPSI). Dopo che nel suo rapporto del 16 ottobre 201829 sulla verifica successiva sui provvedimenti sanitari dell’AI e sul controllo dei costi dei mezzi ausiliari il CDF ha criticato il fatto che finora le prestazioni sono state concesse (mediante decisione o comunicazione) senza che nella relativa decisione o comunicazione ne fossero indicate la natura, la durata e l’entità, nel quadro della presente revisione si inserisce esplicitamente nell’ordinanza l’obbligo di fornire queste indicazioni: i provvedimenti sanitari d’integrazione non possono essere rimborsati a tempo indeterminato: occorre pertanto verificare regolarmente se contribuiscano al raggiungimento dell’obiettivo terapeutico e rafforzino effettivamente l’idoneità all’integrazione. La frequenza di questa verifica dipenderà dal tipo di danno alla salute e dalla cura, ma dovrà essere almeno biennale.

Art. 2bis

Conformemente all’articolo 12 nLAI, nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI il limite d’età per il diritto a provvedimenti sanitari d’integrazione è stato innalzato a 25 anni per le persone che partecipano a un provvedimento d’integrazione professionale al compimento dei 20 anni.

Art. 2bis cpv. 1

Questo capoverso stabilisce che il rimborso dei provvedimenti sanitari d’integrazione potrà proseguire, se è stato concluso o interrotto un provvedimento d’integrazione professionale, ma al momento della sua conclusione o interruzione ne è già stato assegnato un altro. Il lasso di tempo massimo che può intercorrere tra i provvedimenti professionali è precisato a livello di direttive. Il proseguimento del rimborso dei provvedimenti sanitari d’integrazione presuppone la necessità di tali provvedimenti per il successo dell’integrazione.

Art. 2bis cpv. 2

Questo capoverso precisa che il proseguimento del rimborso dei provvedimenti sanitari d’integrazione è possibile, in determinati casi, anche se non è stato ancora concesso il provvedimento d’integrazione professionale successivo. Nello specifico, se in caso di interruzione di un provvedimento d’integrazione professionale l’ufficio AI dovesse giungere alla conclusione che il potenziale d’integrazione non è ancora esaurito e si può quindi prevedere lo svolgimento positivo di un ulteriore provvedimento professionale, l’AI potrà rimborsare i provvedimenti sanitari d’integrazione, se sono necessari per il successo dell’integrazione e il lasso di tempo che intercorre tra i due provvedimenti professionali non supera i sei mesi.

29 CDF, Audit de suivi sur les mesures médicales de l’assurance-invalidité et sur le contrôle des coûts des moyens auxiliaires – Office fédéral des assurances sociales, 2018; disponibile (in francese con riassunto in italiano) sul sito Internet www.efk.admin.ch > Pubblicazioni > Salute.