Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 2ter

Nella prassi degli uffici AI si pongono continuamente interrogativi riguardo alla definizione di idoneità all’integrazione. Questo capoverso stabilisce pertanto, in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale, che i requisiti per l’idoneità all’integrazione non devono essere particolarmente elevati. Il concetto di «capacità di frequentare la scuola» viene concretizzato nel requisito di frequentare una scuola regolare, speciale o privata. Inoltre, nel concetto di «formazione professionale iniziale» rientrano anche formazioni non finanziate dall’AI. Infine, il concetto di «capacità al guadagno» deve includere anche il mercato del lavoro secondario (p. es. posti protetti).

Art. 3

Art. 3 cpv. 1 lett. a–c

La definizione di infermità congenita di cui all’articolo 3 capoverso 2 LPGA resta invariata. L’articolo 13 nLAI concretizza le condizioni applicabili alle infermità congenite riconosciute dall’AI. Il presente articolo precisa i termini utilizzati nell’articolo di legge. Le infermità congenite ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 nLAI sono definite in base ai seguenti criteri, non cumulativi.

Lett. a: per malformazioni congenite si intendono le malformazioni di organi o parti del corpo esistenti alla nascita.

Lett. b: per malattie genetiche si intendono le affezioni riconducibili a un’alterazione del patrimonio genetico dovuta a una mutazione genetica o a un difetto genetico e quindi presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA). In tal caso non è necessario che l’affezione sia manifesta nella fase perinatale. Si è in presenza di un’affezione ai sensi della presente lettera quando questa è diagnosticata prima del 20° anno d’età (p. es. atrofia muscolare spinale [SMA]).

Lett. c: l’affezione deve essere presente nella fase prenatale o perinatale. Questo significa che deve essere già presente al momento della nascita o sorgere al più tardi sette giorni dopo.

Art. 3 cpv. 1 lett. d–g

L’articolo 13 nLAI codifica i cinque criteri cumulativi sviluppati dalla giurisprudenza per la definizione delle infermità congenite. Nell’ordinanza vanno precisati i criteri di «affezioni che compromettono la salute», «cure di lunga durata o complesse» e «affezioni curabili», il che avviene nelle presenti lettere. Gli altri criteri elencati nella legge non necessitano di ulteriori precisazionia livello di ordinanza.

Art. 3 cpv. 1 lett. d

La definizione di «affezione che compromette la salute» è necessaria, poiché l’ultimo periodo del commento all’articolo 13 capoverso 2 lettera b LAI nel messaggio concernente la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI30 è equivoco. Il riferimento a una successiva incapacità al guadagno è sbagliato, dato che l’articolo 13 nLAI si riferisce alle infermità congenite, le quali non hanno alcun nesso con la capacità al guadagno.

Art. 3 cpv. 1 lett. e–f

Secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera d nLAI, devono essere necessarie cure di lunga durata o complesse.

Lett. e: il concetto di «cure di lunga durata» è precisato nel senso che le cure devono durare più di un anno.

Lett. f: per «cure complesse» si intendono le cure che implicano il ricorso ad almeno tre ambiti specialistici.

30 FF 2017 2306