Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Art. 3 cpv. 1 lett. g
Le affezioni sono considerate curabili, se i provvedimenti sanitari possono influire favorevolmente sul decorso della malattia. È il caso quando la cura medica migliora lo stato di salute o la progressione della malattia rallenta o si arresta.
Le anomalie cromosomiche (p. es. la trisomia 13, o sindrome di Patau) non costituiscono infermità congenite ai sensi dell’articolo 13 nLAI, in quanto non sono curabili in quanto tali.
Nemmeno la trisomia 21 è curabile. Per il suo trattamento l’articolo 13 capoverso 3 nLAI prevede tuttavia un’eccezione31.
Art. 3 cpv. 2 e 3
Questo capoverso riprende il contenuto della disposizione dell’articolo 1 capoverso 1, secondo e terzo periodo OIC nella versione vigente. La sola predisposizione, in particolare genetica, non costituisce un’infermità congenita. Il momento in cui l’infermità è accertata non ha importanza, vale a dire che l’infermità congenita non deve poter essere diagnosticata imperativamente già al momento della nascita o nei sette giorni successivi. Si deve trattare di un’affezione le cui ripercussioni si manifestano prima del compimento dei 20 anni.
Art. 3 cpv. 4
Attualmente l’obbligo di menzionare la natura (p. es. tipo di intervento), la durata (orizzonte temporale) e l’entità della prestazione (intensità/frequenza, numero e durata delle sedute) è contenuto nel numero marginale 32 della CPSI. Affinché le prestazioni non siano concesse (mediante decisione o comunicazione) senza che siano indicate la natura, la durata e l’entità, si inserisce esplicitamente nell’ordinanza l’obbligo di fornire tale indicazione: i provvedimenti sanitari d’integrazione non potranno essere rimborsati a tempo indeterminato, ma si dovrà verificare regolarmente se contribuiscano al raggiungimento dell’obiettivo terapeutico e servano allo scopo dell’integrazione. La frequenza di questa verifica dipenderà dal tipo di danno alla salute e dalla cura. In caso di concessione di una cura per un lasso di tempo superiore a due anni, occorreranno un accertamento e una motivazione approfonditi. Per i provvedimenti sanitari nell’ambito delle infermità congenite è dunque previsto un disciplinamento diverso rispetto a quello applicabile ai provvedimenti sanitari d’integrazione secondo l’articolo 2 AP-OAI, il cui capoverso 4 prevede anche una verifica, che deve però avere luogo almeno ogni due anni (cfr. commento all’art. 2 cpv. 4 AP-OAI).
Art. 3bis
Art. 3bis cpv. 1
L’OIC rimarrà anche in futuro un’ordinanza a sé stante. Il riconoscimento delle infermità congenite da parte dell’AI si basa prevalentemente su una valutazione di natura medico-tecnica. Poiché in futuro l’elenco di queste infermità verrà adeguato con una frequenza maggiore, la competenza di emanare l’ordinanza viene trasferita direttamente al DFI. Questo consentirà di reagire più rapidamente agli sviluppi medici e permetterà ad esempio di inserire in tempi brevi malattie rare nell’elenco delle infermità congenite. L’ordinanza (allegato incluso) sarà dunque emanata quale ordinanza dipartimentale.
Art. 3bis cpv. 2
Questa disposizione ricalca quella dell’articolo 75 OAMal, secondo cui al DFI è conferita la competenza di emanare prescrizioni di dettaglio concernenti la tenuta degli elenchi (elenco delle analisi, elenco dei medicamenti con tariffa, elenco delle specialità).
In futuro chiunque potrà presentare una richiesta all’UFAS per l’ammissione di un’infermità congenita nel pertinente elenco. L’UFAS definirà i requisiti per la richiesta e metterà a disposizione su Internet un apposito modulo ufficiale. Esaminerà quindi le richieste pervenutegli e,
31 Cfr. mozione Zanetti 13.3720 Inserire la trisomia 21 nell’elenco delle infermità congenite, depositata il 18 settembre 2013.