Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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se complete, le sottoporrà al DFI. Quest’ultimo deciderà in via definitiva se ammettere un’infermità congenita nell’elenco. In virtù della delega di competenza conferitagli, ha la possibilità di prevedere ulteriori precisazioni a livello di ordinanza.

Art. 3ter

In futuro l’assunzione delle spese di vitto e alloggio non sarà più disciplinata separatamente. La disposizione del vigente articolo 3ter OAI corrisponde a quella dell’articolo 90 OAI e ha dunque carattere prettamente dichiaratorio. Una regolamentazione supplementare nell’articolo 3ter AP-OAI è pertanto superflua.

Art. 3ter cpv. 1 e 2

Questi capoversi riprendono il contenuto delle disposizioni degli articoli 2 capoverso 1 e 3 OIC, che disciplinano la durata del diritto a provvedimenti sanitari. Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA). Conformemente al capoverso 1, il diritto a provvedimenti sanitari inizia al più presto con la nascita. Si chiarisce così che l’AI non si fa carico delle cure prenatali. Il diritto si estingue quando l’assicurato compie 20 anni, anche in caso di proseguimento dei provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità congenita già iniziati. A partire da quel momento è competente l’AOMS.

Si rinuncia a concretizzare a livello di ordinanza l’articolo 14 capoverso 1 lettera g nLAI. In applicazione dell’articolo 51 LAI, tutte le spese di viaggio e di trasporto necessarie sotto il profilo medico continueranno a essere rimborsate.

Art. 3quater

Questo articolo è abrogato, in quanto il suo contenuto è sostanzialmente ripreso nell’articolo 24quater capoverso 1 AP-OAI.

Art. 3quinquies

Le prestazioni di cura a carico dell’AI sono state costantemente migliorate e ampliate negli ultimi anni. Dal 1° gennaio 2020 vi rientra anche la sorveglianza medica, conformemente alla lettera circolare AI n. 39432. La sorveglianza di lunga durata fa parte, come quella di breve durata, dei provvedimenti della categoria «Esami e cure». Si può così tenere meglio conto del diritto a cure a domicilio adeguate al bisogno dei bambini e giovani con gravi disabilità.

Come per tutte le prestazioni in natura, anche in questo caso è l’UFAS a disciplinare l’entità e il contenuto delle prestazioni, nello specifico accordandosi con le associazioni dei fornitori di prestazioni.

La lettera circolare AI n. 394 illustra le modalità per la concessione delle prestazioni di cura sotto forma di istruzioni e indica i link ai documenti necessari per la rilevazione del bisogno.

Art. 3quinquies cpv. 1

In caso di cure a domicilio, l’AI assume le spese delle prestazioni di cura mediche fornite da personale infermieristico. Per «a domicilio» si intende al domicilio di una persona in senso stretto, ovvero il suo appartamento o il luogo in cui è a casa propria.

Art. 3quinquies cpv. 2

L’AI e l’AOMS disciplinano ambiti di diritti diversi, sia per quanto concerne lo scopo delle prestazioni che per quanto riguarda le prestazioni da concedere. Di conseguenza, non è possibile riprendere in toto i principi che valgono in un settore anche nell’altro. I due settori di prestazioni dell’AI e dell’AOMS si fondano infatti su una legislazione differente, il che giustifica differenze in materia di condizioni di diritto ed entità delle prestazioni. Le prestazioni di cura mediche dell’AI corrispondono quindi soltanto per analogia alle prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a e b OPre, segnatamente:

32 Disponibile all’indirizzo https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12495/download.