Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Art. 3novies cpv. 2
La lettera a di questo capoverso stabilisce che l’AI assumerà i costi dei medicamenti figuranti nell’ES-IC secondo il nuovo articolo 3sexies OAI. Conformemente alla lettera b, si farà inoltre carico dei provvedimenti diagnostici, se necessari per la diagnosi o la cura di un’infermità congenita esistente e dei relativi postumi. Questo significa che l’assicurazione non potrà assumere le spese di provvedimenti diagnostici eseguiti unicamente per interesse, senza ripercussioni per la gestione di un’infermità congenita, o per scopi scientifici. Lo stesso varrà anche nei casi in cui i risultati mostreranno che l’affezione in questione non è un’infermità congenita ai sensi dell’articolo 13 LAI.
Art. 4bis
Questo capoverso è abrogato. Il suo contenuto materiale sarà ripreso nell’articolo 3novies AP-OAI.
Art. 4quater cpv. 1
Se non è possibile soddisfare il requisito minimo di due ore di presenza al giorno previsto per i provvedimenti di reinserimento, non ha senso svolgerli. Per contro, l’aumento della capacità al lavoro non deve necessariamente avvenire su quattro giorni: un assicurato può quindi svolgere un provvedimento di reinserimento anche tre giorni alla settimana. Non è invece opportuna una partecipazione per otto ore in un solo giorno; in tal caso, sarebbe indicato piuttosto un altro provvedimento. Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta di consulenza e accompagnamento (art. 14quater nLAI) e della concessione dei provvedimenti in funzione del bisogno, è l’organo che gestisce il caso a essere tecnicamente responsabile di stabilire il numero di giorni alla settimana, purché sia garantita la presenza di otto ore alla settimana.
Art. 4quinquies
Questo articolo descrive i vari provvedimenti di reinserimento e la loro impostazione concreta. L’estensione dei provvedimenti di reinserimento agli assicurati a rischio d’invalidità di età inferiore ai 25 anni comporta l’introduzione di un nuovo genere di provvedimento di reinserimento, che va coordinato con gli altri provvedimenti preparatori destinati ai giovani.
Art. 4quinquiescpv. 1 e 2
L’aumento della capacità al lavoro è un obiettivo centrale dei provvedimenti di reinserimento, ragion per cui viene esplicitamente menzionato nel capoverso 1. Inoltre, nel capoverso 2 l’espressione «libero mercato del lavoro» è sostituita con «mercato del lavoro primario».
Art. 4quinquies cpv. 3
In questo capoverso viene precisata l’estensione dei provvedimenti di reinserimento ai giovani. Come indicato nei capoversi 1 e 2, i provvedimenti di reinserimento sono volti a preparare gli assicurati a provvedimenti professionali. Il capoverso 3 esprime il fatto che nel caso dei provvedimenti di reinserimento destinati ai giovani occorrono inoltre conoscenze specifiche per poter distinguere le ripercussioni dei danni alla salute psichica dai comportamenti tipici della pubertà. I provvedimenti di reinserimento destinati ai giovani pongono l’accento sull’aumento della capacità al lavoro, in modo da permettere lo svolgimento di provvedimenti successivi. Questi provvedimenti successivi possono essere formazioni transitorie cantonali per colmare lacune scolastiche (art. 68bis cpv. 1ter LAI), stage nell’ambito dell’orientamento professionale (art. 15 LAI) per acquisire esperienze professionali oppure una prima formazione professionale (art. 16 LAI). Analogamente a quanto previsto per gli altri provvedimenti preparatori destinati a essi, gli uffici AI potranno assegnare ai giovani provvedimenti di reinserimento destinati loro soltanto dopo la conclusione del periodo dell’obbligo scolastico, in quanto secondo l’articolo 62 della Costituzione federale (Cost.)33 la scuola dell’obbligo è di competenza cantonale. La scuola dell’obbligo comprende anche l’offerta per bambini e giovani con un danno alla salute nel periodo dell’obbligo scolastico, quali ad esempio la scuola
33 RS 101