Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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passo avanti in modo da far progredire la riabilitazione. Anche in questo caso, però, è possibile che, a seconda della situazione, soltanto una parte del provvedimento prolungato si svolga nel mercato del lavoro primario.

Art. 4sexies cpv. 6

Il vigente capoverso 6 stabilisce che il diritto a provvedimenti di reinserimento si estingue dopo una durata complessiva di due anni. Questa limitazione a due anni sull’arco di tutta la vita è soppressa nel quadro della presente revisione. Secondo il messaggio concernente la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, sarà possibile concedere nuovamente provvedimenti in seguito. L’espressione «in seguito» è precisata nel presente capoverso indicando che prima di tale concessione l’assicurato dovrà dimostrare di aver compiuto seri sforzi di reinserimento oppure si dovrà essere verificato un cambiamento determinante del suo stato di salute. Permettendo la ripetizione di provvedimenti in funzione del bisogno, questa precisazione tiene conto del decorso delle malattie psichiche, il che è particolarmente rilevante per i giovani. La condizione di essersi sforzati seriamente può inoltre spronare i giovani verso l’evoluzione auspicata.

Art. 4septies

Questo articolo può essere abrogato, dato che il suo contenuto è già riportato nelle nuove disposizioni concernenti l’offerta di consulenza e accompagnamento destinata all’assicurato e al suo datore di lavoro (art. 14quater nLAI), i compiti degli uffici AI (art. 57 nLAI) e la gestione dei casi (art. 41a AP-OAI).

Art. 4a

I nuovi provvedimenti preparatori inseriti nell’articolo 15 nLAI vengono precisati nell’ordinanza, insieme con le componenti dell’orientamento professionale già previste, in modo che siano coordinati con gli altri provvedimenti preparatori destinati ai giovani.

Art. 4a cpv. 1

In questo capoverso vengono elencate tutte le componenti di un orientamento professionale possibili nell’AI.

• La lettera a menziona i metodi e provvedimenti generali di un orientamento professio-

nale, quali il colloquio e l’analisi di orientamento professionale, l’accompagnamento ed eventuali test psicologici.

• La lettera b menziona i provvedimenti preparatori in vista dell’accesso alla formazione se-

condo l’articolo 15 capoverso 1 nLAI (nel quadro dell’introduzione di quell’articolo di legge, il legislatore ha fatto riferimento in particolare agli adolescenti e ai giovani adulti).

• La lettera c menziona l’analisi prolungata dei risultati emersi dalle componenti di cui alla

lettera a, secondo l’articolo 15 capoverso 2 nLAI: l’idoneità e la predisposizione dell’assicurato agli indirizzi professionali individuati vanno testate nel contesto reale.

Art. 4a cpv. 2

Nei dibattiti parlamentari, quali esempi per illustrare l’articolo 15 capoverso 1 nLAI, sono stati menzionati gli stage. Questi si svolgono presso aziende del mercato del lavoro primario e hanno una durata limitata. La precisazione dei provvedimenti di cui all’articolo 15 capoverso 1 nLAI con l’indicazione «vicini al mercato del lavoro» indica che questi provvedimenti devono svolgersi direttamente nel mercato del lavoro primario oppure essere almeno orientati all’integrazione in questo mercato. La limitazione temporale a 12 mesi si giustifica con il fatto che i provvedimenti di cui all’articolo 15 capoverso 1 nLAI fanno parte di una più ampia gamma di provvedimenti preparatori. Questi provvedimenti hanno una durata limitata affinché gli assicurati possano iniziare il prima possibile la formazione vera e propria. I provvedimenti di cui all’articolo 15 nLAI non sono tesi a colmare lacune scolastiche o a fornire un accompagnamento di natura psicoterapeutica, bensì devono servire a testare nella pratica possibili obiettivi professionali e a familiarizzarsi con le esigenze del mercato del lavoro primario (stage). Gli uffici AI potranno assegnare i provvedimenti di cui all’articolo 15 capoverso 1