Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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speciale, le sospensioni e la pedagogia curativa. L’AI non può interferire nella sfera di competenza dei Cantoni.

Art. 4quinquiescpv. 4

Nel caso dei provvedimenti di reinserimento non vi è una durata prestabilita con una conclusione ufficiale (come avviene p. es. per la prima formazione professionale). Sia la durata prevista che gli obiettivi di questi provvedimenti andranno sempre stabiliti caso per caso in un’apposita convenzione sugli obiettivi, in base alle possibilità dell’assicurato. Occorrerà quindi definire tappe intermedie e l’organo che gestisce il caso dovrà verificare e accompagnare la loro attuazione. Sin dalla 5a revisione dell’AI, e ancor più con la riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, i provvedimenti d’integrazione professionale vengono maggiormente orientati al mercato del lavoro primario. Anche i provvedimenti di reinserimento dovranno svolgersi possibilmente sul mercato del lavoro primario, in modo da evitare che l’assicurato ne resti a lungo lontano e creare le condizioni per la partecipazione a provvedimenti professionali in un ambiente reale. L’accompagnamento dell’assicurato e del datore di lavoro da parte dell’AI è fondamentale in questo contesto. Il termine «in parte» può essere interpretato anche nel senso che l’assicurato può partecipare a un provvedimento di reinserimento ad esempio per tre giorni alla settimana sul mercato del lavoro primario e per gli altri due giorni in un’istituzione.

Art. 4sexies

Questo articolo contiene diverse disposizioni concernenti la durata dei provvedimenti di reinserimento, quali precisazioni circa la durata concreta in giorni, le interruzioni, le condizioni di prolungamento, le nuove richieste e la conclusione anticipata.

Art. 4sexies cpv. 1

In questo capoverso si precisa che la durata è quella dei provvedimenti di reinserimento secondo l’articolo 14a capoverso 3 LAI.

Art. 4sexies cpv. 3 lett. a

Come spiegato nel commento all’articolo 4quinquies capoverso 4, per i provvedimenti di reinserimento non è prescritta una durata esatta con una conclusione predefinita. Per questo motivo, la durata e gli obiettivi saranno stabiliti all’inizio in una convenzione sugli obiettivi con il singolo assicurato e il fornitore di prestazioni o il datore di lavoro del caso. L’ufficio AI seguirà da vicino l’attuazione della convenzione. Se constaterà che l’obiettivo concordato è raggiunto prima o non è raggiungibile nonostante tutti i tentativi e gli adeguamenti effettuati, il provvedimento di reinserimento verrà concluso anticipatamente (in relazione alla durata stabilita nella convenzione sugli obiettivi), tenendo conto del principio di proporzionalità. Lo stesso varrà nei casi in cui un altro provvedimento d’integrazione è più adeguato o la prosecuzione del provvedimento in questione non è ragionevolmente esigibile per motivi di salute.

Art. 4sexies cpv. 4

Considerate le precisazioni dell’articolo 8 capoverso 3 nLAI e delle disposizioni di ordinanza relative agli articoli 3a, 14quater e 57 nLAI, la regolamentazione del vigente capoverso 4 non è più necessaria.

Art. 4sexies cpv. 5

In questo capoverso si precisa che per poter prolungare un provvedimento di reinserimento occorre che questo sia necessario per raggiungere l’idoneità all’integrazione nell’ottica dei provvedimenti professionali. Inoltre, come già esposto nel commento all’articolo 4quinquies capoverso 4, l’orientamento dei provvedimenti d’integrazione professionale al mercato del lavoro primario è un elemento centrale della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. Un provvedimento di reinserimento di durata superiore a un anno dovrà pertanto svolgersi almeno in parte nel mercato del lavoro primario. L’idea è che l’assicurato non resti “bloccato” allo stesso livello, ma che, dopo un periodo iniziale di stabilizzazione nell’istituzione, si faccia un