Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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L’eventuale diritto a indennità giornaliere sarà disciplinato all’articolo 22 capoverso 1 AP-OAI.

Art. 5 cpv. 3

Art. 5 cpv. 3 lett. a

Per un’integrazione nel mercato del lavoro primario il più possibile rapida e duratura, che eviti la concessione di una rendita, dopo una prima formazione professionale svolta secondo la LFPr, ma nel mercato del lavoro secondario, ne potrà essere concessa una successiva, se questa sarà svolta a un livello di formazione superiore (imperativamente secondo la LFPr) e nel mercato del lavoro primario. Il passaggio a un livello di formazione superiore include, ad esempio, il passaggio da una formazione conclusa con un certificato federale di formazione pratica (CFP) a una per l’ottenimento di un attestato federale di capacità (AFC). Un’altra condizione è che il potenziale d’integrazione dell’assicurato non sia esaurito.

Le condizioni per l’assegnazione di una tale formazione successiva saranno precisate a livello di circolare.

Art. 5 cpv. 3 lett. b

Analogamente a quanto previsto nella modifica del capoverso 3 lettera a, dopo una prima formazione professionale volta alla preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto ne potrà essere concessa una successiva, se questa sarà svolta secondo la LFPr e nel mercato del lavoro primario e il potenziale d’integrazione dell’assicurato non sarà ancora esaurito.

Le condizioni per l’assegnazione di una tale formazione successiva saranno precisate a livello di circolare.

Art. 5 cpv. 4

Analogamente a quanto previsto all’articolo 16 capoverso 2 nLAI, secondo cui la prima formazione professionale deve, per quanto possibile, essere finalizzata all’integrazione professionale nel mercato del lavoro primario e svolgersi già in esso, la prima formazione professionale secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera c nLAI dovrà essere svolta, per quanto possibile, secondo le regole della LFPr oppure orientarsi a esse, in particolare per quanto concerne gli aspetti pratici.

Art. 5 cpv. 7

Il Consiglio federale rimarrà competente per la regolamentazione delle condizioni per l’assegnazione di formazioni secondo l’articolo 16 capoverso 3 lettera c nLAI. L’Esecutivo rinuncia a una disposizione dettagliata a livello di ordinanza.

La prima formazione professionale dovrà corrispondere alle capacità e al grado di sviluppo dell’assicurato (cfr. art. 8 cpv. 1bis nLAI). Nell’ambito della gestione dei casi si dovrà pertanto badare a che all’assicurato sia assegnata una formazione adeguata al suo livello e in un contesto appropriato al suo caso (cfr. art. 41a AP-OAI).

Le prime formazioni professionali che non sono disciplinate nella LFPr continueranno a essere concesse per l’intera durata, senza scaglionamento36. Le spiegazioni relative alla gestione dei casi (cfr. art. 41a AP-OAI) valgono anche per l’articolo 16 capoverso 3 lettera c nLAI.

Art. 5bis

Nel suo nuovo tenore, questo articolo sarà costituito dai capoversi 2–6 del vigente articolo 5 OAI.

Art. 5bis cpv. 1

Questo adeguamento tiene conto della giurisprudenza attuale per la delimitazione del diritto alle prestazioni secondo gli articoli 16 e 17 LAI, che al momento non è stabilita né a livello di ordinanza né di direttive. Di norma, si è in presenza di una riformazione professionale

36 Cfr. DTF 142 V 523.