Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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quando l’assicurato ha esercitato un’attività lucrativa con la quale ha conseguito un reddito economicamente rilevante per almeno sei mesi e ora deve riorientarsi per motivi di salute. Prima della riformazione professionale l’assicurato non deve necessariamente aver imparato una professione, ma deve aver esercitato un’attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Per contro, immediatamente prima della prima formazione professionale l’assicurato non può avere conseguito un reddito lavorativo rilevante. Per valutare l’adempimento di questo criterio ci si basa sulla rendita minima di cui all’articolo 34 capoverso 5 LAVS, ovvero una rendita ordinaria completa minima semplice. Con «minima» si intende l’importo più basso possibile della rendita in funzione del reddito assoggettato all’obbligo contributivo, con «semplice» una rendita per una persona singola, con «ordinaria» e «completa» l’adempimento, rispettivamente, di almeno tre anni e di tutti gli anni di contribuzione necessari.
Per distinguerlo dal caso “normale”, il caso speciale è già attualmente disciplinato a livello di ordinanza e direttive (cfr. art. 6 cpv. 2 OAI).
Art. 5bis cpv. 2
Questo capoverso corrisponde materialmente al vigente articolo 5 capoverso 3, secondo periodo OAI.
Art. 5bis cpv. 3
Questo capoverso corrisponde materialmente al vigente articolo 5 capoverso 3, primo periodo OAI, con alcuni adeguamenti formali.
Art. 5bis cpv. 4
Questo capoverso corrisponde materialmente al vigente articolo 5 capoverso 2, seconda parte del periodo OAI, con alcuni adeguamenti formali.
Art. 5bis cpv. 5
Questo capoverso corrisponde materialmente al vigente articolo 5 capoverso 4 OAI, con alcuni adeguamenti formali.
Art. 5bis cpv. 6
Questo capoverso corrisponde materialmente al vigente articolo 5 capoverso 5 OAI, con alcuni adeguamenti formali.
Art. 5bis cpv. 7
Questo capoverso corrisponde materialmente al vigente articolo 5 capoverso 6, con alcuni adeguamenti formali.
Art. 5ter
Questo nuovo articolo corrisponde materialmente al vigente articolo 5bis OAI.
Art. 6
Art. 6 cpv. 2
In questo capoverso si definisce il caso speciale per la delimitazione del diritto alle prestazioni secondo gli articoli 16 e 17 LAI. In seguito all’abrogazione dell’articolo 23 LAI nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, occorre una modifica: il rimando rinvierà direttamente all’articolo che disciplina l’importo massimo dell’indennità giornaliera (cfr. art. 24 cpv. 1 nLAI).
Se un assicurato dovrà interrompere la prima formazione professionale per motivi legati all’invalidità e l’ultimo reddito dell’attività lucrativa conseguito supererà un determinato importo, la nuova formazione professionale andrà considerata come riformazione professionale.