Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Art. 6quinquies
Art. 6quinquies cpv. 1
L’importo massimo di 12 500 franchi copre tutte le prestazioni del prestatore di personale nell’ambito di una fornitura di personale a prestito (ricerca di un impiego presso un’impresa acquisitrice, preparazione del contratto, gestione dei salari e dei contributi sociali ecc.). Il contratto di prestazioni potrà anche prevedere che con questo importo venga versata un’indennità speciale al prestatore di personale, qualora la fornitura di personale a prestito porti all’assunzione dell’assicurato presso l’impresa acquisitrice. Se questa assunzione è a tempo determinato, l’indennità potrà essere versata soltanto se la durata del contratto è di almeno un anno.
L’indennità per i prestatori di personale, che andrà fissata dagli uffici AI in contratti di prestazioni (art. 18abis cpv. 3 lett. a nLAI), potrà essere versata per un anno al massimo (cfr. cpv. 5) e ammontare al massimo a 12 500 franchi.
I prestatori di personale sono soggetti alle disposizioni della LC e dell’ordinanza del 16 gennaio 199137 sul collocamento (OC). Gli articoli 18–22 LC e gli articoli 46–53 OC si applicano anche ai prestatori di personale esentati dall’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 12 LC.
Art. 6quinquies cpv. 2
Le condizioni per la concessione dell’indennità di cui all’articolo 18abis capoverso 3 lettera b nLAI sono disciplinate per analogia con l’indennità di cui all’articolo 18cLAI e all’articolo 6quater OAI. Poiché il prestatore di personale è il datore di lavoro dell’assicurato, deve anche pagare i contributi sociali, in particolare alla previdenza professionale, ed i premi di un’eventuale assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. Questi ultimi possono però aumentare se l’assicurato presenta un’incapacità al lavoro dovuta a malattia. L’indennità di cui all’articolo 18abis capoverso 3 lettera b nLAI potrà quindi essere pagata soltanto se un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia fornisce prestazioni o il prestatore di personale continua a versare il salario. Secondo il capoverso 2, è sufficiente che l’incapacità al lavoro sia dovuta a una malattia, a prescindere da quale ne sia l’origine (preesistente o meno) e dal nesso di causalità tra tale incapacità al lavoro e un eventuale aumento dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria o all’assicurazione d’indennità giornaliera. Il termine di attesa di due giorni corrisponde a quello ordinario delle altre assicurazioni sociali (cfr. art. 72 cpv. 2, secondo periodo LAMal per le indennità giornaliere in caso di malattia, art. 16 cpv. 2 LAINF per le indennità giornaliere in caso di infortunio e art. 22 cpv. 1 LAI per le indennità giornaliere dell’AI). Questa indennità sarà concessa in aggiunta all’importo massimo di cui al capoverso 1.
Art. 6quinquies cpv. 3
Gli importi forfettari previsti corrispondono a quelli di cui all’articolo 6quater OAI. In questo modo si potrà garantire la parità di trattamento tra i prestatori di personale e gli altri datori di lavoro. I giorni di assenza dipendono dai giorni di lavoro previsti nel contratto di lavoro concluso tra il prestatore di personale e l’assicurato, nei quali quest’ultimo non può adempiere gli obblighi contratti con l’impresa acquisitrice a causa di una malattia.
Art. 6quinquies cpv. 4
L’indennità sarà dovuta al massimo per la durata dell’impiego dell’assicurato presso un’impresa acquisitrice secondo il contratto concluso tra il prestatore di personale e l’assicurato. Si applicheranno inoltre i capoversi 2 e 3.
L’indennità sarà dovuta soltanto per la durata del contratto di lavoro, nei limiti della durata massima della fornitura di personale (cpv. 5), e soltanto se durante questo periodo l’assicurato presenterà un’incapacità al lavoro dovuta a malattia.