Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo

il diritto alle indennità giornaliere per il periodo di attesa anche al periodo della ricerca di un impiego successivo al lavoro a titolo di prova. Questa modifica permette di colmare una lacuna nella sistematica del processo di reintegrazione completando, in virtù dell’articolo 22 capoverso 6 LAI, l’elenco dei provvedimenti d’integrazione dopo i quali un assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera durante la ricerca di un impiego.

L’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera per il periodo di attesa anche quando questo precede il nuovo provvedimento della fornitura di personale a prestito (art. 18abisnLAI), se quest’ultima è a sua volta preceduta da una prima formazione professionale, da una riformazione professionale o da un lavoro a titolo di prova.

Art. 19 cpv. 2

Questo capoverso coordina il diritto alle indennità giornaliere per i casi in cui, durante la ricerca di un impiego, l’assicurato adempie le condizioni di diritto a indennità giornaliere per il periodo di attesa sia dell’AI che dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 15 cpv. 3 OADI).

In questo modo codifica la prassi del Tribunale federale secondo cui l’assicurato non può far valere il diritto a un’indennità giornaliera dell’AI durante la procedura della medesima assicurazione, fintanto che ha diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione38.

Art. 20ter

Art. 20ter cpv. 1

Questa modifica non deriva direttamente dalla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. L’articolo 23 capoverso 1bis LAI è stato introdotto simultaneamente all’articolo 8a LAI (reintegrazione dei beneficiari di rendita) nell’ambito del primo pacchetto della 6a revisione AI39 (revisione AI 6a). Il rimando dell’articolo 20ter capoverso 1 OAI non è stato però adeguato. Questo vale tuttavia soltanto per l’articolo 23 capoverso 1 LAI, dato che l’articolo 23 capoverso 1bis LAI fa riferimento all’indennità giornaliera in caso di reintegrazione dei beneficiari di rendita ai sensi dell’articolo 8a LAI e va dunque escluso. La situazione in questione è in effetti già disciplinata all’articolo 22bis capoverso 5 LAI.

Nella versione francese si procede inoltre a un adeguamento puramente linguistico.

Art. 20ter cpv. 2

In seguito all’abrogazione dell’articolo 23 capoverso 2bis LAI nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI, il rimando dell’articolo 20ter capoverso 2 OAI va adeguato, senza modifiche materiali.

Art. 20quater cpv. 1 e 6

Art. 20quater cpv. 1

Conformemente all’articolo 22bis capoverso 7 lettera d nLAI, il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere in caso di interruzione dei provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia, infortunio o maternità. In futuro le indennità giornaliere in caso di interruzione dei provvedimenti d’integrazione in caso di infortunio saranno disciplinate nei capoversi 6 e 7 del presente articolo di ordinanza.

La riforma Ulteriore sviluppo dell’AI comporta l’introduzione di una nuova assicurazione contro gli infortuni, quella delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF che seguono provvedimenti dell’AI (la cosiddetta assicurazione delle persone che seguono provvedimenti dell’AI [AINF-AI]). Sia l’articolo 20quater OAI che l’articolo 16 capoverso 3 LAINF contemplano una clausola di sussidiarietà della rispettiva assicurazione nei confronti dell’altra.

38 Sentenza del Tribunale federale 8C_27/2017 del 27 marzo 2017.

39 RU 2011 5659