Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine
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Art. 6quinquies cpv. 5
La durata massima durante il quale l’ufficio AI è autorizzato a ricorrere a un prestatore di personale è di un anno. Durante questo periodo, il prestatore di personale, d’intesa con l’ufficio AI, può convenire diversi impieghi con l’assicurato.
Art. 6quinquies cpv. 6
Le modalità del versamento delle indennità sono precisate per analogia a quanto previsto all’articolo 6quater capoverso 4 OAI.
Art. 17
Art. 17 cpv. 1
Nella versione francese,
il termine «examen» è sostituito con «instruction». Si tratta di un adeguamento terminologico, che non comporta modifiche materiali, volto ad allineare maggiormente il testo francese a quelli italiano e tedesco e a far corrispondere la terminologia a quella della rubrica dell’articolo.
Art. 17 cpv. 2
L’articolo 22bis capoverso 7 lettera b nLAI incarica il Consiglio federale di stabilire a quali condizioni sono versate le indennità giornaliere per i periodi d’accertamento. In questo nuovo capoverso è pertanto stabilito che l’assicurato non avrà diritto a indennità giornaliere per il periodo d’accertamento precedente una prima formazione professionale secondo l’articolo 16 LAI.
Art. 18 cpv. 1 e 2
Conformemente all’articolo 22bis capoverso 3 nLAI, il diritto a un’indennità giornaliera nasce con l’inizio della prima formazione professionale. Di conseguenza, l’indennità giornaliera per il periodo di attesa non sarà più concessa per la prima formazione professionale, ma soltanto nell’ambito della riformazione professionale.
Art. 19
Art. 19, rubrica e cpv. 1, primo periodo
Nella versione tedesca, la rubrica e il capoverso 1 vengono modificati in modo da non utilizzare più il termine «Vermittlung»: nella rubrica, il termine «Arbeitsvermittlung» è sostituito con «Stellensuche». Nel nuovo tenore del capoverso 1 si fa riferimento alla ricerca di un impiego idoneo. In effetti, nella DTF 120 V 429 del 1994, il Tribunale federale ha sottolineato che per la sussistenza del diritto all’indennità giornaliera è sufficiente che la ricerca di un impiego sia preceduta dai provvedimenti d’integrazione menzionati nel capoverso e non si limita dunque al periodo durante il quale l’assicurato beneficia di un collocamento ai sensi dell’articolo 18 LAI, come invece fa pensare la versione tedesca vigente. Il testo tedesco va dunque interpretato nel senso delle versioni italiana e francese.
In queste ultime si procede a una modesta modifica della formulazione per chiarire che la ricerca di un posto di lavoro dell’assicurato può svolgersi con o senza il sostegno dell’ufficio AI. L’assicurato non deve assumere il ruolo passivo di una persona che attende che gli si trovi un posto di lavoro adeguato.
Art. 19 cpv. 1, secondo periodo
Questa modifica non deriva direttamente dalla riforma Ulteriore sviluppo dell’AI. Attualmente le indennità giornaliere per il periodo di attesa entrano in linea di conto soltanto dopo una riformazione professionale o una prima formazione professionale. Questo articolo è stato però modificato per l’ultima volta nel 2003, mentre il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), che dà anch’esso diritto a indennità giornaliere, è stato introdotto nel 2012. Per garantire la parità di trattamento e la coerenza dell’intero sistema della reintegrazione, occorre pertanto estendere