Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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sta lacuna, in virtù dell’articolo 68 LPGA, il presente nuovo capoverso stabilisce che l’indennità giornaliera dell’AI sarà ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita dell’assicurazione contro gli infortuni.

Art. 21octies cpv. 3

Attualmente l’indennità giornaliera subisce una riduzione per le spese di vitto e alloggio nel caso in cui l’AI assuma integralmente queste spese durante l’integrazione in base a una convenzione tariffale. Tuttavia, se viene svolta una prima formazione professionale presso un datore di lavoro, le indennità giornaliere sono versate a quest’ultimo, che le trasferisce all’assicurato sotto forma di salario. Il prelievo di tale deduzione sarebbe molto complesso e comprometterebbe la parità di trattamento, dato che i salari degli apprendisti sono generalmente molto bassi. Di conseguenza, l’indennità giornaliera non sarà ridotta durante la prima formazione professionale.

Art. 22

Le modifiche apportate nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI al sistema delle indennità giornaliere richiedono l’adeguamento della rubrica e della struttura dell’articolo 22 OAI. Gli assicurati che svolgono una prima formazione professionale non percepiranno più infatti una «piccola indennità giornaliera» e occorre disciplinare chiaramente le varie possibilità esistenti, in particolare i casi in cui vengono svolti provvedimenti volti alla preparazione mirata a una prima formazione professionale.

Art. 22 cpv. 1

La preparazione mirata a una prima formazione professionale secondo l’articolo 16 nLAI e l’articolo 5 capoverso 2 AP-OAI dà diritto a indennità giornaliere in determinate situazioni. È il caso in particolare quando l’assicurato vi ha poi diritto durante la formazione in questione. L’importo dell’indennità corrisponde a quanto indicato all’articolo 22 capoverso 4 lettera c AP-OAI. La preparazione mirata a una prima formazione professionale va distinta dai provvedimenti preparatori secondo l’articolo 15 capoverso 1 nLAI, che non danno diritto a indennità giornaliere.

Art. 22 cpv. 2

Se il salario effettivo di un assicurato che svolge una prima formazione professionale diverge di almeno il 5 per cento dal salario statistico usuale nel settore in questione e non corrisponde dunque alla media cantonale del settore, bisogna fare riferimento al salario indicativo che figura nel Lohnbuch Schweiz42, pubblicato ogni anno dall’Ufficio dell’economia e del lavoro del Cantone di Zurigo. Questa pubblicazione, basata sui dati dei CCL e sulle raccomandazioni delle associazioni professionali e dei datori di lavoro svizzeri, fornisce fasce di salari indicativi, cui in generale i datori di lavoro si attengono43.

Art. 22 cpv. 3

Questo capoverso illustra il calcolo dell’importo dell’indennità giornaliera degli assicurati che a causa dell’invalidità devono interrompere una prima formazione professionale e cominciarne un’altra.

Per garantire la parità di trattamento tra le persone con danni alla salute e quelle sane, l’importo dell’indennità giornaliera per la nuova formazione deve essere equivalente al salario giornaliero usuale del settore per la formazione in questione. Nei periodi di formazione pratica, il salario dipende dall’anno di studio e non dall’età della persona in formazione. La concessione di indennità giornaliere non esonera i genitori dal loro obbligo di mantenimento,

dato che anche i giovani non a carico dell’AI possono trovarsi in una situazione simile (abbandono scolastico, passaggio a un altro ciclo di studi, riorientamento in seguito a una bocciatura ecc.).

42 Cfr. Ufficio dell’economia e del lavoro del Cantone di Zurigo, Lohnbuch Schweiz 2020. Alle Löhne der Schweiz auf einen Blick, 2020 (pubblicazione annuale).

43 DTF 135 V 297