Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/71: Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'AI) · 135 pagine

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Art. 22 cpv. 4

L’articolo 24ter capoverso 2 nLAI incarica il Consiglio federale di fissare l’importo dell’indennità giornaliera per gli assicurati che svolgono una prima formazione professionale senza contratto di tirocinio. I percorsi formativi di questi assicurati sono molto eterogenei, in particolare in termini di livello di formazione, curricolo e reddito conseguito durante la formazione. Per questo motivo il presente capoverso prevede importi diversi in funzione delle condizioni della formazione.

Art. 22 cpv. 4 lett. a

Le formazioni di livello terziario includono le formazioni seguite presso scuole universitarie, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche, nonché le formazioni professionali superiori. Gli assicurati interessati che non svolgono uno stage remunerato hanno diritto alle indennità giornaliere in virtù dell’articolo 22 capoverso 3 nLAI. L’importo di queste indennità giornaliere si fonda sul reddito mensile mediano risultante dall’Indagine sulla situazione socio-economica degli studenti (SSEE) dell’Ufficio federale di statistica (UST), ovvero a 500 franchi al mese, da cui vanno dedotti gli oneri sociali da versare al datore di lavoro. Questo importo tiene conto del reddito di un’attività lucrativa, ma anche del sostegno familiare e di altre possibili fonti di reddito (in particolare sussidi e borse di studio).

La considerazione del reddito dell’attività lucrativa nel calcolo delle indennità giornaliere garantisce la parità di trattamento, soprattutto con gli assicurati che svolgono una prima formazione professionale secondo la LFPr, la cui indennità si basa unicamente sul reddito dell’attività lucrativa, senza il sostegno familiare. I valori mediani secondo la SSEE sono poco influenzati dai valori estremi e sono dunque più attendibili rispetto ai valori medi.

L’importo dell’indennità giornaliera dipende dall’anno di formazione e non dall’età dell’assicurato (cfr. art. 24ter cpv. 2 nLAI).

Art. 22 cpv. 4 lett. b

L’indennità giornaliera degli assicurati che seguono una formazione di livello terziario e svolgono uno stage remunerato nel quadro della formazione verrà calcolata conformemente all’articolo 24ter capoverso 1 nLAI. L’importo mensile dell’indennità giornaliera corrisponderà al salario convenuto nel contratto di stage. L’applicazione dell’articolo 24ter capoverso 1 nLAI garantirà la parità di trattamento tra coloro che svolgono una prima formazione professionale secondo l’articolo 16 LAI, in funzione del livello e del tipo di formazione svolta.

Secondo l’articolo 24ter capoverso 3 nLAI, per gli assicurati che hanno compiuto il 25° anno d’età l’importo mensile dell’indennità giornaliera corrisponde all’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS (ovvero 2370 fr. nel 2020). In realtà è senz’altro possibile che un assicurato riceva una remunerazione più elevata durante lo stage ancor prima di aver compiuto i 25 anni. Anche in tal caso, l’indennità giornaliera è limitata a questo importo. Gli assicurati cui il datore di lavoro versa un salario inferiore all’importo massimo della rendita di vecchiaia riceveranno direttamente la differenza fino a concorrenza di questo importo.

Art. 22 cpv. 4 lett. c

Per tutte le altre formazioni (in particolare la preparazione a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto oppure i provvedimenti volti alla preparazione mirata a una prima formazione professionale), salvo quelle menzionate all’articolo 22 capoverso 4 nLAI, l’importo dell’indennità si baserà sul salario mediano più basso di un apprendista del primo anno (CFP/AFC) secondo quanto indicato nel Lohnbuch Schweiz44. Per tenere conto dei progressi fatti nel primo anno di formazione, l’importo dell’indennità giornaliera aumenterà il secondo anno.

44 Ufficio dell’economia e del lavoro del Cantone di Zurigo, Lohnbuch Schweiz 2020. Alle Löhne der Schweiz auf einen Blick, 2020 (pubblicazione annuale).